Il TAR di Catanzaro, riconosciuta la ragione della ricorrente, illegittimamente esclusa per errata applicazione del c.d. principio di rotazione, così procede:
1) Dichiara improcedibili le domande di annullamento dei diversi atti di gara, di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro;
2) In parziale accoglimento del ricorso:
– dichiara illegittima l’aggiudicazione disposta in favore della O. A. – Società Cooperativa Sociale dell’appalto del servizio di Trasporto scolastico a.s. 2018/2019;
– dichiara illegittima l’esclusione dalla medesima procedura della ricorrente;
– dispone l’affidamento in favore della ricorrente del medesimo servizio per l’anno scolastico 2019/2020;
3) Respinge il ricorso per la restante parte;
4) Condanna amministrazione e controinteressata, in solido tra loro, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessive €. 4016 (di cui 2016 di spese vive) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
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