…Solo con i chiarimenti pubblicati in data 31 gennaio 2018, è stato precisato che “il tappeto deve essere obbligatoriamente composto da una struttura che impedisca la fuoriuscita di liquidi (super assorbente)”.
Fermo restando, dunque, che la presenza nel dispositivo medico di un adesivo (la cui mancanza nei prodotti offerti dalle altre concorrenti è stata pure denunciata in ricorso) non è stata richiesta neppure in sede di chiarimenti, va rilevato che, per consolidata giurisprudenza, il chiarimento costituisce una illegittima integrazione della lex specialis, salvo che sia reso in una situazione di obiettiva incertezza (quando cioè la disciplina di gara risulti imprecisamente formulata o si presti comunque ad incertezze interpretative (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 settembre 2017, n.2200), situazione, questa, non riscontrabile nel caso di specie.
I chiarimenti, invero, non sono idonei ad introdurre requisiti di partecipazione idonei a giustificare l’esclusione di un concorrente e dovrebbe ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara pubblica per mancato possesso di un requisito di partecipazione richiesto dalla stazione appaltante con una nota definitiva di chiarimenti pubblicata sul proprio sito internet successivamente alla pubblicazione del bando e del capitolato; eventuali clausole escludenti ulteriori, introdotte in sede di chiarimenti, sarebbero peraltro nulle ai sensi del comma 8 dell’art. 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Consiglio di Stato sez. V, 31 marzo 2016, n.1271; Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241).