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Sentenze

Giurisprudenza – Principio di rotazione – Accesso agli atti di tutte le gare indette dalla SA – Non è accesso esplorativo

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1.Con ricorso ex art. 116 c.p.a. iscritto al n. 278/2019 la società istante, quale impresa edile dotata di certificazione SOA, regolarmente iscritta negli Elenchi degli Operatori Economici formati dal Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo, impugnava, chiedendone l’annullamento, il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza formulata il 10.06.2016 al Comune di Moscufo al fine di prendere visione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti preliminari adottati con riguardo alle gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2015-2019 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare a ciascuna delle procedure indette, e degli inviti spediti a ciascuno degli operatori economici in relazione a ciascuna procedura.

Precisava che lo svolgimento a titolo professionale dell’attività relativa agli atti sopra indicati legittimava la richiesta di accesso.

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Pertanto, tenuto conto della natura dell’interesse fatto valere in giudizio e della funzione defensionale dell’istanza, l’accesso va consentito in quanto necessario alla tutela delle prerogative di parte ricorrente.

Nella specie l’istante con il ricorso in esame ha interesse a verificare con quali modalità e rispetto a quali procedure siano state individuate le ditte da invitare alle procedure di selezione per l’affidamento diretto di lavori, per un arco di tempo determinato, nonché per una data tipologia di procedure di minimo importo, sicché, tenuto conto anche che trattasi di Comune di piccole dimensioni, non appare percorribile né sostenibile che per il tempo oggetto di richiesta l’evasione dell’istanza di accesso richieda una enorme mole di lavoro per l’ufficio interessato, e nemmeno possono ricadere a danno dell’interessato eventuali disservizi dell’amministrazione legati alla opposta carenza di personale. Né sotto altro profilo l’amministrazione ha comprovato in giudizio l’assunto secondo cui i documenti richiesti sarebbero disponibili sul sito istituzionale, il che peraltro, ove corrispondente al vero, smentirebbe la eccezione relativa alla eccessiva onerosità della evasione della richiesta, nonché la finalità di “controllo generalizzato” della stessa.

In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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QUI IL TESTO COMPLETO

 

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