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Sentenze

Giurisprudenza – Verifica anomalia dell’offerta – I costi sostenuti per l’avvalimento devono essere considerati

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Il verificatore, invero, pur avendo riconosciuto la possibile ragionevolezza di un’offerta implicante una redditività dell’appalto contenutissima, ha evidenziato come il processo decisionale in forza del quale la Stazione appaltante ha ritenuto giustificata la rilevata anomalia sia stato viziato dalla circostanza che l’utile dichiarato dall’aggiudicataria pari al 2% non corrispondeva a quello effettivamente, poiché era stata considerata l’esigenza di rimunerare l’impresa ausiliaria in adempimento di quanto previsto dall’art. 7 del contratto di avvalimento.

A tale ultimo riguardo, l’art. 4 dello stipulato contratto chiaramente stabiliva che all’impresa ausiliaria competeva il 2% “sull’importo dei lavori a base d’asta, al netto del ribasso offerto in gara”, a fronte della prestazione del requisito “Categoria OG1 classifica III”. Tale corrispettivo spettava a prescindere dall’effettivo utilizzo delle risorse declinate all’art. 7, costituendo così un costo fisso ineludibile per la Nuova Edil Srl.

Nonostante ciò, il verificatore ha accertato l’omessa considerazione di tale costo nell’ambito delle giustificazioni offerte in sede di verifica della rilevata anomalia.

Inoltre l’inclusione, sostenuta dalla Nuovaedil, degli oneri dell’avvalimento fra i costi diretti dell’appalto non poteva ritenersi convincente, poiché l’avvalimento costituiva, per la Nuova Edil, un costo contrattuale percentuale letteralmente e chiaramente collegato all’utilizzo della Categoria OG1 classifica III, non ripartibile, in assenza di alcun criterio contrattualmente previsto, in voci di utilizzo delle risorse indicate dall’art. 7 del predetto contratto.

Infine, il collegamento tra gli “oneri diretti” ed il costo dell’avvalimento allegato dalla Nuovaedil nella memoria difensiva e nelle relazioni dei suoi Tecnici non era stato affatto esplicitato in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia.

L’azzeramento dell’utile accertato in sede di verificazione, non rilevato dalla Stazione appaltante, vizia, stante il chiaro difetto di istruttoria determinato dal commesso errore di fatto, l’espletata verifica della rilevata anomalia, precludendo dunque di ritenerla logicamente e congruamente giustificata.

Né può ritersi che il predetto costo, affatto computato ed inizialmente ricondotto agli oneri diretti dell’appalto, possa essere compensato, come sostenuto dalla controinteressata con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 4.10.2019, con l’asserita sovrastima del costo complessivo della manodopera.

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QUI IL TESTO COMPLETO

 

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