(…)
6.1. – Con riferimento all’analoga questione dell’omessa indicazione nell’offerta tecnica dei costi della manodopera, la giurisprudenza più autorevole (Cons. Stato, Ad. Plen., od. 24 gennaio 2019, n. 1), ha chiarito che la norma impone di aderire alla tesi secondo cui la mancata puntuale indicazione in sede di offerta di tali costi comporti necessariamente l’esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.
Peraltro, siccome l’obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità dell’errore.
Tale lettura del quadro normativo nazionale si pone in armonia con la cornice regolatoria europea (CGUE, Sez. IX, sentenza 2 maggio 2019 in causa C‑309/18), in quanto i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.
6.2. – I principi delineati valgono anche per il caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che comportano necessariamente l’esclusione dalla gara.
Va più evidenziato che nel caso di specie l’amministrazione ha prodotto in giudizio una nota con cui l’aggiudicataria, in data 2 ottobre 2019, ha attestato che i costi di sicurezza aziendale debbono ritenersi ricompresi nella somma indicata per i costi della manodopera.
Ebbene, a parte l’evidente genericità di tale dichiarazione, essa non può avere efficacia sanante del vizio, non essendo ammessa, come già illustrato, alcuna possibilità di soccorso istruttorio per un elemento che è strettamente relativo all’offerta economica.
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Accoglimento del ricorso e annullamento dell’aggiudicazione
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/ 11/ 2019, n.1903