(…)
Parte ricorrente afferma che il soccorso istruttorio sarebbe stato utilizzato al di fuori dei limiti stabiliti in materia dal d.lgs n. 50 del 2016 e dal disciplinare di gara. In particolare, la presentazione del DGUE da parte del progettista era richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art. 19 del disciplinare di gara. Inoltre, l’art. 14 comma 2 del citato disciplinare estende al progettista incaricato la necessità dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del d.lgs n. 50 del 2016. Dato che la controinteressata, qualificata esclusivamente per l’esecuzione dei lavori e non per la progettazione, ha comunicato in sede di gara l’intenzione di affidare la progettazione esecutiva a un progettista esterno (art. 14 comma 2 lett. c) del disciplinare) quest’ultimo avrebbe dovuto presentare il DGUE a piena di esclusione, come stabilito dal disciplinare di gara. Il tutto senza possibilità di soccorso istruttorio, configurandosi la mancanza del documento e non la mera incompletezza o la carenza dello stesso.
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nel caso in esame, la controinteressata ha regolarmente presentato nella busta A il proprio DGUE e indicato il soggetto incaricato della progettazione ex art. 46 del d.lgs. 50 del 2016, per il quale essa non era qualificata. Ha quindi dichiarato, sotto la propria responsabilità, il nominativo del soggetto e la presenza del DGUE. Il soggetto responsabile della documentazione da allegare è stato quindi evidenziato, così come è stata dichiarata la natura della documentazione omessa (DGUE).
2.6 Si tratta di un caso peculiare. Nella documentazione amministrativa è dichiarata l’esistenza del documento e il suo titolare, ma è omessa materialmente l’allegazione del DGUE. Il caso, ad avviso del Collegio, è differente da quello trattato dal Tar Umbria nella sentenza n. 190 del 2019, citata da parte ricorrente, dove la ditta esclusa aveva trasmesso in busta chiusa invece del DGUE in formato elettronico, unico requisito di prequalificazione previsto per la gara, un CD-ROM vuoto. Il Tar Umbira ha osservato, in quella sede, che la trasmissione di un supporto vuoto configura nel caso in esame un’irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non consente né l’individuazione del contenuto dell’atto né tanto meno l’individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non essendo possibile – neanche facendo riferimento ai dati del mittente presenti sulla busta – ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società la volontà di quest’ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute (Tar Umbria 8 aprile 2019 n. 190).
2.7 Nel caso in esame, al contrario, come già accennato, la controinteressata indica, nella busta contenente la documentazione amministrativa, il nominativo del soggetto incaricato di eseguire la progettazione e deposita il proprio DGUE. La natura del documento omesso per il progettista (DGUE) è specificamente menzionata.
3 A parere del Collegio, l’omissione, pur rilevante, rientra nello spettro delle irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 citato. E’ stato infatti omesso un documento individuato nel contenuto (DGUE) e nel suo titolare. Non vi sono altresì contestazioni sull’esistenza del DGUE del progettista alla data della presentazione dell’offerta e sulla presenza dei requisiti di qualificazione. Ne consegue che, anche se l’inserimento del DGUE nella busta contenente la documentazione amministrativa è previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, non è individuabile, nell’attività della stazione appaltante, alcuna violazione del citato art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016 o della par condicio dei concorrenti, in quanto l’omissione in esame non può essere equiparata a “….carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
3.1 Del resto attualmente il soccorso istruttorio, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, può riguardare le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata (Cons. Giust .Amm. 5 novembre 2018, n. 701, Cons. Stato, III 14 gennaio 2019 n,. 348). Ad avviso del Collegio è conforme a tale principio la decisione della stazione appaltante di applicare l’art. 83 comma 9 alla fattispecie in esame. Tale applicazione ha infatti consentito, in sede di soccorso istruttorio, di sanare un’omissione documentale che si è rivelata formale, in quanto relativa a requisiti di cui non è contestata l’effettiva presenza al momento di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
3 Per quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1 Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese, in considerazione della novità del caso in esame.
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Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 14/ 11/ 2019, n.5368