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Icores non poteva infatti impugnare la formula della proporzionalità inversa in quanto la stessa non era in alcun modo indicata nella lettera di invito.
Il fatto che la lex specialis rinviasse alla disciplina regionale di START non è idoneo a colmare la lacuna in quanto il manuale della piattaforma prevede una pluralità di formule matematiche utilizzabili per assegnare il punteggio alla offerta economica.
Le parti resistenti mettono in evidenza che nell’area riservata del portale riferita alla gara in oggetto si faceva riferimento alla proporzionalità inversa.
Ma anche tale elemento non può considerarsi sufficiente.
La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha stabilito che i criteri che determinano la attribuzione dei punteggi devono essere pubblicizzati nel bando o nella lettera di invito (Corte giustizia UE sez. II, 24/11/2005, n.331; T.A.R. Napoli, sez. V, 20/04/2018, n.2639; T.A.R. Lecce, sez. III, 13/09/2013, n.1928). I dati contenuti nella pagina del portale non possono surrogare tale fondamentale atto in quanto si tratta di mezzo avente diversa finalità e soprattutto non soggetto alle medesime forme di pubblicità della lex specialis.
Al riguardo accorre ancora aggiungere che la lettera di invito rinviava per la sua integrazione alla normativa regionale che regola START ma non anche al contenuto informativo delle pagine inerenti la gara che in esso sarebbero comparse.
La ricorrente è stata quindi edotta della formula matematica utilizzata per la assegnazione del punteggio solo in corso di giudizio.
Ciò viola il fondamentale canone di pubblicità e trasparenza che preside allo svolgimento delle gare pubbliche la cui rilevanza è stata sottolineata anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
Ciò è sufficiente ad accogliere la specifica doglianza in tale senso contenuta nel ricorso per motivi aggiunti.
Deve comunque osservarsi (ad abuntatiam) che la predetta formula, che media il ribasso percentuale contenuto in ciascuna offerta con quello massimo, nel caso di specie conduce a risultati abnormi in quanto determina uno scarto minimo fra il punteggio ottenuto dalla ricorrente (30) che ha effettuato un ribasso del 19,360% e quello ottenuto dalla aggiudicataria (24,436) che ha proposto un ribasso pari al 1%.
Deve, quindi accogliersi il secondo motivo aggiunto con assorbimento di tutte le altre censure formulate con il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
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Tar Toscana, Sez. I, 27/ 11/ 2019, n. 1617