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I) Il ricorso va accolto, avendo la ricorrente sostanzialmente alterato la propria offerta, in sede di presentazioni delle giustificazioni, nell’ambito del procedimento per la verifica della sua anomalia, modificando radicalmente l’entità del costo del lavoro.
Per giurisprudenza pacifica, la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910).
Se è infatti pur vero che l’offerta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774).
II) Nella propria memoria depositata in vista dell’udienza di merito, la controinteressata nega tuttavia di aver ridotto il costo del lavoro, e in particolare, di aver mai indicato la somma di Euro 525.161,55, che secondo la ricorrente, sarebbe invece desumibile dalla somma degli importi della manodopera contenuti nelle schede di giustificazione dei prezzi.
In particolare, secondo Civelli, “la somma del costo della manodopera desunta dall’elenco prezzi non è il costo della manodopera” (pag. 3 memoria del 24.9.2019), come sarebbe dimostrato in una tabella allegata, esplicativa del costo del lavoro.
Ritiene in contrario il Collegio che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, detta tabella dimostri in realtà l’avvenuta modifica del costo del lavoro, indicando alla voce “totale costo manodopera Civelli”, la somma di Euro 526.161,55, pari a meno della metà di quella indicata in sede di gara, che ammontava ad Euro 1.293.000,00.
III) Il costo del lavoro indicato dalla controinteressata risulta inoltre inadeguato anche sotto altro profilo denunciato dalla ricorrente, presupponendo infatti l’applicazione delle tabelle del costo del lavoro della Provincia di Varese, ove la società ha sede, anziché quelle della Provincia di Milano, in cui i lavori devono essere eseguiti, senza prevedere alcuna “indennità di trasporto” in favore delle maestranze.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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TAR Lombardia N. 02485/2019 REG.PROV.COLL. N. 01185/2019 REG.RIC.