L’ente appellante censura la correttezza della sentenza di primo grado ( tra l’altro ) per violazione dell’ artt. 95 comma 14-bis, del codice dei contratti pubblici e contraddittorietà della motivazione, laddove ha da un lato applicato ad un contratto di appalto pubblico di servizi tale disposizione, pur riconoscendo che essa, nel vietare l’offerta di «opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta», è riferita ai soli appalti pubblici di lavori.
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/ 12/ 2019, n. 8534 accoglie l’appello.
Ciò premesso, deve innanzitutto escludersi che per il servizio in contestazione nel presente giudizio possa applicarsi il divieto previsto dall’art. 95, comma 14-bis, del codice dei contratti pubblici di attribuire punti «per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta», poiché – come riconosciuto dallo stesso Tribunale – esso è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori. Né la medesima disposizione è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non ne consente l’estensione agli appalti pubblici di servizi. I lavori si contraddistinguono infatti per la determinazione dell’opera (come definita dall’art. 3, comma 1, lett. pp), del codice dei contratti pubblici, secondo cui «il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica»), da realizzare sulla base del progetto predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, mentre i servizi consistono in prestazioni di fare che possono avere contenuto svariato e in cui il carattere accessorio ed aggiuntivo di alcune di esse, secondo valutazioni di carattere ampiamente discrezionale, contribuiscono comunque a soddisfare gli interessi dell’amministrazione insieme alle prestazioni di carattere principale….
Del pari deve escludersi che la reperibilità continuativa del referente dell’istituto di vigilanza appaltatore previsto con riguardo all’organizzazione del servizio (art. 9 del capitolato speciale d’appalto) rappresenti una «prestazione aggiuntiva» rispetto a quelle oggetto dell’appalto in questione, come invece ritenuto dal Tribunale amministrativo. Tale reperibilità è invece rispondente all’obiettiva esigenza della Camera di Commercio di avere una figura di riferimento per ogni aspetto inerente all’esecuzione del servizio, per cui anche in relazione al criterio di valutazione in esame non può essere negata una connessione di carattere qualitativo ex art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 con l’oggetto dell’appalto.
L’appello viene accolto.