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Sentenze

Giurisprudenza – Mancata presentazione delle referenze bancarie – Soccorso istruttorio non applicabile

Il soccorso istruttorio è da ritenersi applicabile ai casi in cui le referenze bancarie richieste dal bando siano totalmente omesse dall’offerente?

Risposta negativa per Tar Emilia Romagna, sez. II, 16 gennaio 2019, n. 25.

il problema che si pone è verificare se l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientri o meno nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83 comma 9, d. lgs. 50/2016.

La giurisprudenza si è pronunciata in maniera non univoca.

a). una parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’inidoneità delle referenze bancarie <non> è suscettibile di regolarizzazione in quanto l’art. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara <non> consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all’impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell’art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell’offerta (sul punto, cfr. Tar Sicilia, Catania, n. 226/2018; parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014; principi enunciati nelle decisioni del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014);

b). una seconda parte della giurisprudenza ha chiarito che l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83 comma 9, d. lgs. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica che si riferisce all’oggetto dell’appalto (cfr., TAR Latina, sez. I, 23.02.2018 n. 88).

Il Collegio preferisce aderire al primo e più restrittivo orientamento“.

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