La ricorrente censura la previsione del disciplinare di gara in base alla quale “l’aggiudicazione avverrà …in presenza di almeno due offerte valide”, trattandosi di previsione abrogata dall’articolo 217 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016.
Secondo Tar Sicilia, Catania, sez. II, 23 gennaio 2019, n. 180 la censura è fondata, “trattandosi di disposizione che non trova alcun supporto normativo, dovendosi verosimilmente che la clausola costituisca mero refuso dell’abrogata disposizione contenuta nell’art. 55 comma 4° del D.lgs. 163/2006“.
Secondo noi il Tar erra, in quanto il supporto normativo che ritiene assente invece c’è, seppur remoto.
Non è infatti mai stato formalmente abrogato l’art. art. 69 del REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827, 1 secondo cui l’asta deve essere dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta, che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta (cfr. art. 65, n. 10).