Sulla base della pronuncia della Corte di giustizia può considerarsi definitivamente chiarito che l’automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell’offerta economica dei costi inerenti alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo.
L’unica eccezione alla regola dell’esclusione dalla gara elaborata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18, è stata ristretta alle sole ipotesi di materiale impedimento nell’assolvere ad un obbligo di legge che sulla base della diligenza professionale ciascun operatore economico è tenuto a conoscere (cfr. in particolare il sopra citata § 30 della sentenza).
Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 604
Ed a nostro avviso, nonostante pronunce di segno diverso, la mera assenza dello specifico campo nel modulo predisposto dalla stazione appaltante non giustifica l’azionamento di una siffatta eccezione, non sussistendo un materiale impedimento, essendo il modulo medesimo agevolmente emendabile.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e appalti