L’offerta economica del raggruppamento aggiudicatario non era sottoscritta digitalmente da tutte le mandanti.
L’aggiudicatario aveva però beneficiato del soccorso istruttorio deciso dalla Commissione di Gara.
La ricorrente sostiene l’illegittimità dell’aggiudicazione: la carenza di sottoscrizione non avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio che l’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 esclude per l’offerta tecnica ed economica ed avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara.
Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 21/ 01/ 2020, n.803 accoglie il ricorso.
Dopo aver ricordato la posizione di Anac per cui la sottoscrizione dell’offerta costituirebbe un mero elemento di identificabilità dell’autore della stessa, di talché, “non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza” (determinazione n. 1/2015) e si tratterebbe di “un’irregolarità formale e non sostanziale dell’offerta, il Tar esprime la sua decisione.
Tale interpretazione riduttiva non può essere condivisa in quanto la sottoscrizione dell’offerta è requisito essenziale non solo per l’identificazione del suo autore ma, soprattutto, per garantire la giuridicità, la serietà e la coercibilità dell’impegno del sottoscrittore.
L’impostazione in esame, poi, trova nella fattispecie un supporto normativo specifico nella disciplina, prevista per il raggruppamento costituendo, dal citato articolo 48 comma 2 d. lgs. n. 50/16.
Come ha avuto modo di precisare il giudice di appello in analoghe fattispecie di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dei componenti del raggruppamento:
– l’inequivoco tenore letterale della disposizione legislativa e di quella speciale della singola procedura di gara non consente di dubitare della necessità degli operatori facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo di sottoscrivere effettivamente, oltre che la domanda di partecipazione, anche le offerte, tecnica ed economica, con la conseguente esclusione dalla gara in caso di mancato rispetto di tali obblighi, del tutto ragionevoli, non sproporzionati e correttamente esigibili sulla scorta della ordinaria diligenza (cui deve essere improntata la condotta di chi partecipa a gare pubbliche);
– in tal senso è un convincente indirizzo giurisprudenziale, ad avviso del quale nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell’amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell’offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, trattandosi – quest’ultimo – di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (così espressamente Cons. Stato n. 5751/19; nello stesso senso Cons. Stato n. 596/17; TAR Lazio n. 7470/19).
Il ricorso viene accolto.