Come noto l’art. 80, comma 1, nel prevedere i motivi di esclusione “obbligatoria”, li estende anche all’ipotesi in questi si riferiscano “a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6“, ovvero agli operatori economici indicati nella celeberrima “terna”.
Come parimenti noto, ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara, congelando per l’effetto le cause di esclusione ad esso riferite.
La Corte di Giustizia Europea (CGUE, II, 30 gennaio 2020, C‑395/18) congela in eterno ciò che lo sblocca cantieri ha congelato temporaneamente, perlomeno nell’attuale formulazione della norma.
L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione. Come noto l’art. 80, comma 1, nel prevedere i motivi di esclusione “obbligatoria”, li estende anche all’ipotesi in questi si riferiscano “a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6“, ovvero agli operatori economici indicati nella celeberrima “terna”.