Se la piattaforma telematica è insufficiente, è legittimo l’operato della stazione appaltante che consente un’eventuale trasmissione dell’ offerta tecnica su DVD.
Questo l’importante principio sancito dal Tar Lazio.
La vicenda.
A causa di uno spazio inadeguato sulla piattaforma informatica, la stazione appaltante ha consentito la presentazione dell’offerta tecnica eventualmente mediante consegna di apposito plico contenente l’offerta su supporto elettronico firmato digitalmente ( DVD).
L’Impresa consegna un DVD contenente ( a suo dire ) l’offerta tecnica ma la Commissione non riesce ad aprirlo .
Dopo ulteriori verifiche dei propri tecnici informatici, viene accertata “l’impossibilità della consultazione o la presenza di un supporto vuoto all’interno della periferica (lettore DVD)”.
L’impresa viene pertanto esclusa per non aver presentato l’offerta tecnica.
Ricorre avverso l’esclusione sostenendo che il DVD conteneva l’offerta tecnica. La responsabilità della mancata lettura è della stazione appaltante poiché ha impiegato dispositivi obsoleti e non aggiornati e probabilmente neppure manutenuti.
Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 30/01/2020, n.1322, respinge il ricorso.
Dopo aver nominato apposito verificatore si è accertato che il supporto informatico – ossia il DVD-R presentato dalla ricorrente– risulta vuoto (spazio utilizzato 0 byte) e nessuno dei tre applicativi di tipo professionale impiegati hanno consentito il recupero di dati cancellati o danneggiati.
La sentenza risulta però significativa non tanto per la vicenda oggetto di decisione, quanto per il principio affermato su uno dei motivi di ricorso. Un principio che merita di essere segnalato.
La ricorrente sostiene infatti che la stazione appaltante, dopo aver riscontrato che il sistema adottato per lo svolgimento della gara telematica non era perfettamente adeguato, avrebbe dovuto annullare la gara e bandire una nuova procedura, previa adozione di un sistema telematico adeguato oppure prevedendo diverse modalità di consegna ed esame dell’offerta. La stazione appaltante cioè, non poteva modificare il bando, nella parte essenziale relativa alle modalità di presentazione delle offerte, mediante un mero chiarimento.
Il Tar dichiara la censura priva di fondamento.
Come si è già detto, la Stazione appaltante, a fronte di segnalazioni di difficoltà operative nell’uso della piattaforma telematica prescelta per la presentazione delle domande, con la comunicazione dell’8.5.2019 prot. 31827, ha ammesso un’ulteriore modalità di trasmissione dell’offerta da parte dei concorrenti interessati, ossia – accanto al caricamento dei file relativi all’offerta tecnica, muniti di firma digitale, nella opportuna sezione del portale – la copia dei medesimi file su supporto digitale (DVD) e la presentazione di questo. Nel far ciò ha inteso garantire il favor partecipationis, consentendo a quegli operatori che non riuscissero a partecipare alla procedura di gara attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica, una modalità alternativa. Ciò non comporta una modifica del bando di gara, tale da giustificare l’annullamento dell’intera procedura.
Il ricorso viene respinto.