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Sentenze

Giurisprudenza – Trattamento dei rifiuti – Richiesto impianto di trattamento entro 15km dalla S.A. – Legittimità

Nell’ambito di una gara per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata il capitolato prevede che l’appaltatore ha l’obbligo dell’accettazione, del trattamento e dello smaltimento del rifiuto, ma la raccolta ed il successivo trasporto di quest’ultimo all’impianto di trattamento è a cura della stazione appaltante.

Ciò premesso, il medesimo capitolato prevede che, qualora l’impianto di trattamento sia ubicato ad una distanza superiore a 15 km dalla sede della stazione appaltante, sarà onere dell’appaltatore riconoscere a quest’ultima un rimborso spese pari ad 1 (uno) euro a tonnellata per ogni chilometro ulteriore rispetto al quindicesimo per il tragitto di sola andata.

Nessun onere è invece dovuto qualora l’operatore economico, in sede di offerta, si impegni a collocare, nel citato raggio di 15 km, delle strutture dedicate al conferimento all’impianto dei rifiuti di cui al presente appalto.

L’impianto della ricorrente è sito ad oltre 90 km dalla sede aziendale dell’appaltante, il che imporrebbe alla società istante il pagamento di un contributo di oltre 75,00 euro a tonnellata, ciò che renderebbe antieconomica e palesemente incongrua la propria offerta.

Quid iuris?

Secondo Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 03 febbraio 2020, n. 235 la clausola è legittima.

“appare evidente che in una gara come quella di cui è causa, nella quale l’amministrazione provvede alla raccolta ed al trasporto del rifiuto organico fino all’impianto dell’appaltatore, occorre ridurre al minimo sia il costo di trasporto per l’appaltante sia i rischi di carattere ambientale e sanitario derivanti dalla movimentazione dei rifiuti.

Questi ultimi sono costituti dalla frazione organica dei rifiuti urbani, derivanti da mense e cucine, come tali soggetti a fenomeni di veloce decadimento e putrefazione, con gli immaginabili rischi conseguenti.

Per tali ragioni, che allo scrivente non appaiono contestabili, l’amministrazione ha quindi inteso privilegiare gli impianti di trattamento situati ad una distanza limitata dalla propria sede, ponendo invece a carico degli appaltatori con impianti posti a maggiore distanza un onere economico, avente la duplice finalità di contenere i costi in capo all’amministrazione svolgente il servizio di trasporto e di limitare la circolazione dei rifiuti.

Alla scopo però di non restringere eccessivamente il mercato di riferimento, l’amministrazione ha escluso ogni onere in capo non solo ai titolari di impianti nel raggio di 15 km ma anche a favore degli imprenditori che si impegnano, in sede di offerta, a collocare nel citato limite di 15 km dalla sede di ASM, delle «strutture dedicate al conferimento all’impianto finale dei rifiuti in questione».

La soluzione prescelta dall’amministrazione, appare al Collegio rispettosa di una serie di norme in materia di tutela ambientale e di contrattualistica pubblica, realizzando un equo contemperamento fra le medesime, non potendosi neppure ipotizzare una sorta di insanabile contrasto fra le esigenze di tutela ambientale, come rappresentate nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente) e le disposizione sulla concorrenza risultanti invece dal D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)”.

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