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Sentenze

Giurisprudenza – Calcolo della soglia di anomalia – Entrambi i metodi di calcolo hanno lo stesso valore scientifico

Le due diverse interpretazioni sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia ( articolo 97  del Codice) hanno il medesimo valore scientifico!

Questa è la conclusione del Tar Marche, che nel giro di pochi giorni  con due sentenze ( una in data odierna, l’altra in data 29 gennaio 2020 ) conferma e precisa la posizione espressa con la Sentenza Sez. I, 7 /10/ 2019 n.622.

Il Tar Marche ribadisce pertanto la propria posizione sulle modalità di calcolo della “fatidica” soglia di anomalia dell’articolo 97.

Secondo il Tar Marche infatti  la dicitura contenuta nel punto d)  dell’articolo 97 ( come introdotto dallo Sblocca cantieri) relativa al  “decremento di un valore percentuale ” è da intendersi  come “viene decrementata percentualmente di un valore pari  al X per cento”

Mentre per la giurisprudenza maggioritaria e per la circolare del MIT del 24 ottobre 2019 il  valore da portare in diminuzione ex art. 97, comma 2, lett. d), è da intendersi quale “valore assoluto”.

Tar Marche, Sez. I, 06 /02 / 2020, n. 93 accoglie il ricorso con il quale l’impresa contestava alla stazione appaltante di non aver applicato la modalità di calcolo con decremento in percentuale.

Le motivazioni sono le seguenti :

Il ricorso va accolto, non ravvisando l’odierno Collegio ragioni sufficienti per discostarsi dalle argomentazioni su cui si sono fondate le citate sentenze n. 622/2019 e n. 82/2020 (alle quali si rimanda ai sensi dell’art. 74 c.p.a.), anche se va dato atto alle parti resistenti di aver esposto argomenti di natura tecnico-giuridica di sicuro pregio;

– il Collegio ritiene di dover solo aggiungere che nella vicenda decisa con la sentenza n. 622/2019 la stazione appaltante, in tempi “non sospetti” (ossia in un momento in cui non erano ancora intervenute pronunce del giudice amministrative relative alla vexata quaestio della corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, let. d), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019), aveva utilizzato la piattaforma di gara a suo tempo predisposta dalla Regione Marche, la quale prevedeva, per il calcolo della soglia di anomalia, la formula aritmetica invocata da …… La piattaforma era stata implementata da tecnici regionali muniti evidentemente di specifiche competenze, i quali avevano ritenuto, senza particolari dubbi, di interpretare l’art. 97, comma 2, let. d), nel senso che sarebbe poi stato condiviso da questo Tribunale. Questa notazione serve a ribadire che a entrambe le interpretazioni va riconosciuto il medesimo valore scientifico (non potendosi sostenere che una delle due sia palesemente inattendibile dal punto di vista aritmetico e/o logico), per cui ai fini che qui rilevano va data preminenza alla formulazione letterale della disposizione. Il Tribunale, per le ragioni illustrate nei citati precedenti conformi, ha ritenuto di ricostruire la volontà del legislatore nel senso patrocinato dalla odierna ricorrente.

La Sentenza odierna “replica” la Sentenza Tar Marche Sez. I. 29 01 2020 n. 82, di grande interesse perchè fa il punto sulla situazione a dir poco paradossale cui si è giunti, caratterizzata da una incertezza che avvolge anche la giurisprudenza.

E se neppure il Consiglio di Stato riesce a fare chiarezza ( vedi qui ), forse è davvero meglio sostenere, come fa il Tar Marche, che le due diverse interpretazioni sulle modalità di calcolo hanno il medesimo valore scientifico. Pari e patta!

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