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Sentenze

Giurisprudenza – Contratto “di punta” – Frazionamento – Illegittimità

Il “contratto di punta” non è frazionabile.

Lo ribadisce Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/ 02 /2020, n.603, che accoglie il ricorso della seconda classificata avverso l’aggiudicazione di procedura aperta per l’affidamento di appalto di lavori e fornitura di attrezzature sanitarie ed arredi.

La ricorrente contesta l’aggiudicazione, in quanto il disciplinare di gara prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto possedere, quale requisito di partecipazione, nel triennio, un unico contratto cd “di punta”, per un importo non inferiore a quello a base d’asta.

L’aggiudicataria, secondo la ricorrente, sarebbe stata sprovvista del requisito poiché ha dichiarato di aver eseguito un solo contratto analogo un importo pari a circa la metà della base d’asta.

La stessa, pertanto, per partecipare alla gara avrebbe dovuto, necessariamente, costituire un’ATI con un operatore economico in possesso del requisito ovvero fare ricorso all’avvalimento di un’impresa ausiliaria in possesso per intero del citato requisito.

Al contrario l’aggiudicataria si è avvalsa ( sulla base anche di una FAQ  della stazione appaltante ) di un’impresa ausiliaria che non possiede per intero il citato requisito.

Il “contratto di punta” è stato dunque frazionato.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/ 02 /2020, n.603 accoglie il ricorso.

Ritiene il Collegio che l’avvalimento plurimo o frazionato non possa essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n.678; sulle limitazioni all’utilizzo del contratto di avvalimento, cfr. Tar Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51).

Nello stesso senso, si collocano i pareri precontenzioso Anac, n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015, che hanno affermato il seguente principio di diritto che il Collegio condivide: “il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento”.

Considerato che l’aggiudicataria ha pacificamente frazionato il requisito di punta, il ricorso è fondato con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.

Non hanno rilievo sul punto i chiarimenti resi dalla stazione appaltante che possono avere esclusivamente natura dichiarativa e mai modificare le regole stabilite dal bando.

L’aggiudicazione viene annullata, viene dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato nel frattempo ed il subentro della ricorrente nel contratto con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.

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