La ricorrente deduce che l’offerta della controinteressata dovesse essere esclusa in quanto la società – ai fini dell’esecuzione di lavori di progettazione e manutenzione del centro cottura – era priva dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 6.1 e 6.3.1 del Disciplinare (iscrizione albo per progettisti e SOA) e non aveva dimostrato in sede di gara di poter subappaltare le prestazioni connesse a tali requisiti ad un soggetto (subappaltatore) qualificato.
Tar Piemonte, sez. I, 04 febbraio 2020, n. 99 ritiene infondata la censura.
“Va anzitutto premesso che la prestazione principale della gara, come specificato al punto 2.2. del Disciplinare, è il servizio di ristorazione (avente un valore di oltre 12 milioni di euro) e che la progettazione e i lavori di manutenzione sono prestazioni secondarie, il cui valore è stimato dalla stazione appaltante in € 224.500.
In relazione all’esecuzione dei lavori predetti, il Disciplinare di gara, all’art. 6.3.1, richiedeva il “possesso di SOA in categoria OG1 – classifica 1 e categoria OS28 classifica 1, o in alternativa i requisiti di cui all’art. 90, c. 1, dpr 207/2010”.
La ricorrente si limita a dedurre il mancato possesso delle qualificazioni SOA da parte dell’aggiudicataria, nulla deducendo circa il mancato possesso dei requisiti alternativi di cui all’art. 90, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, né impugna – sul punto – il disciplinare di gara, dal che l’inammissibilità del motivo.
In ogni caso, il motivo è anche infondato, avendo la controinteressata dichiarato in sede di gara la propria intenzione di subappaltare integralmente le prestazioni accessorie. Né rileva il fatto che la stessa non abbia indicato il nominativo del subappaltatore, non essendo tale indicazione richiesta dal Disciplinare di gara, il quale, al par. 14.2, richiedeva esclusivamente l’elenco delle prestazioni subappaltabili con la quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Sotto questo profilo, anche il Disciplinare è esente dal denunciato vizio di illegittimità, essendo sufficiente la mera indicazione delle prestazioni da subappaltare, con rinvio dell’individuazione del subappaltatore qualificato alla fase esecutiva, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: “ai sensi della disciplina vigente, non occorre la preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore, né si rientra nel campo oggettivo nel quale opera la necessaria indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016”; “in sede di presentazione dell’offerta non è necessaria l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice anche in caso di subappalto necessario, e cioè allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; V, 23 giugno 2016, n. 2803)” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5745; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07 gennaio 2019, n. 146)”.