Merita di essere segnalata la Sentenza odierna del Tar Toscana, perché da un lato ribadisce i principi della inapplicabilità del soccorso istruttorio all’offerta tecnica e dall’altro afferma che la documentazione in materia di rispetto dei “criteri ambientali minimi” deve essere immediatamente presentata, a tutela della celerità della gara.
La vicenda riguarda ricorso presentato da impresa terza classificata che impugna l’aggiudicazione e la mancata esclusione della prima e seconda migliore offerta.
Non avendo presentato le certificazioni richieste dal disciplinare di gara per accertare la conformità di ogni prodotto offerto alla normativa vigente ed ai criteri minimi ambientali, la prima e la seconda migliore offerta ( che ha beneficiato anche di una richiesta di integrazione ) avrebbero dovuto essere escluse.
Tar Toscana, Sez. III, 20/ 02 / 2020, n.225 accoglie il ricorso.
Il richiamato allegato E prevede, quali documenti probatori dell’esistenza delle prescritte specifiche tecniche minime, una serie di rapporti di prova, dichiarazioni, certificazioni la cui mancanza, in sede di presentazione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, costituisce causa di esclusione dalla gara, trattandosi di elementi strettamente inerenti al contenuto dell’offerta tecnica.
Trattasi, in definitiva, di requisiti che devono essere esattamente documentati, senza che sussista la possibilità del soccorso istruttorio, stante l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il quale lo circoscrive ad elementi non riguardanti l’offerta tecnica ed economica (Cons. Stato, VI, 9.4.2019, n. 2344).
Né tale conclusione interpretativa potrebbe violare il principio di libera concorrenza, posto che risponde ad esigenze di qualità dell’offerta e di celerità della gara che la documentazione comprovante il possesso delle specifiche tecniche sia prodotta in sede di partecipazione alla procedura selettiva.