Parte ricorrente lamenta la mancata indicazione dell’intero costo della manodopera in quanto nell’offerta economica non sarebbero stati inseriti tutti i costi triennali della manodopera nell’apposito campo “di cui costi del personale”, come previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara, avendo l’aggiudicataria indicato a parte alcuni oneri del personale -tra cui Fondo cometa, contributo solidarietà L.166/91, flexible benefit solo nell’ambito delle giustificazioni – tra i “costi generali” , indicati quali “oneri di gestione del personale ”, sicchè l’importo inserito nell’offerta economica dalla controinteressata alla voce “costi del personale triennali (dell’operatore economico)”, pari ad euro 1.395.000,00 non potrebbe ritenersi completo di tutti gli elementi costitutivi l’offerta.
Tar Veneto, sez. III, 03 marzo 2020, n. 214 non conviene con la ricorrente.
“In merito alla questione relativa all’asserita incompletezza dell’offerta economica sotto il profilo della quantificazione dei costi della manodopera, va rilevato che l’effetto “escludente” in caso di violazione dell’art. 95 comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 si può realizzare solo laddove manchi del tutto o, comunque, sia determinato in modo assolutamente insufficiente, il costo della manodopera, fattispecie non ravvisabile nel caso di specie laddove i costi sono comunque stati chiaramente esplicitati, peraltro, in misura superiore a quanto preventivato dall’Amministrazione; in tal senso, l’eventuale violazione parzialedella specifica modalità indicata dall’art. 17 del Disciplinare di gara al più può rilevare quale mera irregolarità formale, in ogni caso, inidonea a giustificare l’esclusione della controinteressata“.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e appalti