Negli appalti di servizi e forniture il triennio di riferimento per l’attestazione del fatturato realizzato deve risultare da attestazioni quanto più possibile attendibili ed “ufficiali”.
Poiché i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando che, alla stessa data, risultano depositati, qualora la data di pubblicazione del bando di gara cada in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi è corretto che il concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito facendo riferimento al triennio immediatamente precedente.
La fattispecie riguarda una gara bandita nel 2019 ( scadenza offerte 12 aprile ), per la quale la scadenza degli adempimenti riguardanti il fatturato dell’anno 2019 veniva a cadere in date successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La stazione appaltante, con apposito chiarimento, aveva stabilito che il triennio valido ai fini della prova del requisito di fatturato specifico potesse essere sia il 2015-2017, sia il 2016-2018, tenuto conto dello sfasamento delle scadenze.
L’impresa terza classificata impugna l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità dell’ammissione delle prime due migliori offerte, in quanto prive, a suo dire, del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesto, consistente nell’aver prodotto, negli ultimi tre esercizi disponibili, il fatturato complessivo previsto dal Bando.
Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 24/ 06/ 2020, n.1467, respinge il ricorso stabilendo quanto segue.
Certamente la giurisprudenza ha riconosciuto che “il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare” (così Cons. St. 3285/2015).
Deve altresì tenersi presente, in termini generali, che l’indicazione dei requisiti di capacità economica, e, nello specifico, del fatturato minimo realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto, è posta a presidio della verifica dell’affidabilità economica, solidità e competenza nel settore delle imprese partecipanti alla gara.
Per potere esplicare in concreto le suddette funzioni l’indicazione dei concorrenti deve fare riferimento ad un periodo di tempo significativo – tale in concreto è stato definito, nel bando di gara, il triennio precedente – e quanto più prossimo al momento di indizione della gara.
Nel contempo, però, tale fatturato deve risultare da attestazioni quanto più possibile attendibili ed “ufficiali”.
In proposito deve rilevarsi che il valore ufficialmente riconosciuto del fatturato è esattamente riportato nella dichiarazione annuale IVA o è ricavabile dal bilancio approvato con nota di deposito o dal modello IRAP.
Nell’anno 2019 – anno nel quale è stata bandita la gara in esame – la scadenza dei suddetti adempimenti (riguardanti il fatturato dell’anno 2018) veniva a cadere in date (30 aprile e 2 dicembre 2019) comunque successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato nel 12 aprile 2019.
Tenuto conto di tale sfasamento delle scadenze deve pertanto ritenersi del tutto ragionevole che il triennio di riferimento per l’attestazione del fatturato realizzato sia stato individuato nell’intervallo 2015-2017, come indicato nella domanda di gara.
Al contempo appare comunque ragionevole e nient’affatto contraddittorio, come invece ritenuto dalla ricorrente, che nei propri chiarimenti l’Amministrazione abbia specificato che può “anche” prendersi in considerazione il triennio 2016-2018, dal momento che non può certamente privarsi di rilievo la circostanza che qualcuno dei partecipanti, avendo già proceduto ad effettuare la dichiarazione annuale relativa all’anno 2018 prima del termine di scadenza per la partecipazione alla gara, fosse stato in grado di attestare ufficialmente nella domanda di gara il proprio fatturato per l’anno 2018.
Tutto ciò considerato, non appare dunque illogico il contenuto dei chiarimenti rilasciati dall’Amministrazione che, tenuto conto della discrasia temporale tra le scadenze “fiscali” e di bilancio e la data ultima di presentazione delle domande, ha ritenuto ammissibile, per l’attestazione del fatturato realizzato, il riferimento tanto al triennio 2015-2017 quanto al triennio 2016-2018.
L’Amministrazione, in tal senso, ha indubbiamente agito nella piena legittimità procedendo “nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, alla determinazione dei fattori di identificazione della serietà ed affidabilità delle imprese, non risultando discriminatoria, illogica e sproporzionata sì da restringere ingiustificatamente la platea dei concorrenti” (così, in un precedente analogo T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, sentenza 12-12-2006, n. 14230).
Né appare condivisibile, come invece affermato dalla società ricorrente, che ciò avrebbe comportato una disparità di trattamento tra i partecipanti, in quanto tale più ampio riferimento, che ha consentito a quest’ultimi di indicare, in base alla loro particolare situazione, uno dei due trienni, ha anzi garantito il rispetto del principio – caposaldo della disciplina nazionale ed europea degli appalti pubblici – del favor partecipationis, senza tuttavia compromettere l’affidabilità delle attestazioni rilasciate.
Bisogna in proposito ricordare che l’art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce per tutti i requisiti e le capacità valevoli come criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali), oltre al principio di proporzione quello della valorizzazione “dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”.
Il ricorso viene respinto.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza Appalti