Il Tar Lombardia conferma il proprio orientamento ( vedi Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 22/ 11/ 2019, n.2485 confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 22/ 06/ 2020, n.3968 ), sulle ristrette possibilità di modificare il costo del lavoro indicato in offerta nel corso della verifica di anomalia.
La fattispecie è relativa alla impresa aggiudicataria che aveva indicato nell’offerta economica un costo della manodopera di € 518.786,51 per poi modificarlo, nelle giustificazioni sulla congruità dell’offerta, in € 401.157,65.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione , sostenendo come la migliore offerta sia incongrua incongrua, con particolare riguardo alla circostanza che, in sede di giustificazioni dell’anomalia, l’aggiudicataria ha modificato enormemente il costo della manodopera indicato nell’offerta economica.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 25/ 06/ 2020, n.1194 accoglie il ricorso.
Prima di esaminare la doglianza, preme rilevare che la scrivente sezione conosce e condivide senza dubbio l’orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa (richiamato anche dalle parti evocate in giudizio), che attribuisce alle stazioni appaltanti ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale e che, inoltre, non esige dalle medesime appaltanti una motivazione particolarmente analitica in caso di valutazione positiva; tuttavia il collegio rileva che non può ammettersi che le amministrazioni non assolvano in alcun modo l’onere motivazionale previsto comunque in via generale dall’art. 3 della legge 241/1990, né possono reputarsi esaustive motivazioni lacunose o contraddittorie, soprattutto allorché le stesse giustificazioni addotte dall’impresa appaiono incoerenti o incomplete.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono……
Nell’offerta economica dell’impresa XXX, quest’ultima (………), indica i costi della manodopera nella misura di 518.786,51 euro.
Nella stessa offerta è altresì indicato un ribasso percentuale sulla base d’asta del 35,555%.
Nelle giustificazioni sulla congruità dell’offerta, redatte dall’aggiudicataria e trasmesse all’appaltante ai sensi dell’art. 97 del codice, il costo della manodopera è però indicato in un diverso importo, vale a dire euro 401.157,65 (……….), quindi con una riduzione della somma originaria di circa il 22%.
Si tratta di un ribasso certamente importante, che non trova chiare ed esaustive spiegazioni nella relazione di giustificazioni (……….), dove xxx riporta una serie di circostanze (presenza di cantieri nella zona, facilità di trasporto, esperienza delle maestranze sul territorio), che appaiono tutto sommato generiche e che non valgono in ogni modo a spiegare lo scostamento così rilevante del costo della manodopera segnalato nelle giustificazioni rispetto a quello risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara.
Orbene, se possono ammettersi, in sede di giustificazioni dell’offerta, parziali e limitate variazioni delle voci di costo – purché l’offerta complessivamente risulti congrua, oltre che non modificata radicalmente – deve però trattarsi di variazioni tutto sommato limitate e, quel che più conta, adeguatamente giustificate.
Nel caso del costo della manodopera, costituente un elemento essenziale dell’offerta economica – tanto è vero che deve essere oggetto di una specifica indicazione ai sensi dell’art. 95 comma 10 citato – la valutazione della stazione appaltante deve essere condotta con particolare rigore, esigendo quindi dall’impresa sottoposta a verifica spiegazioni assolutamente adeguate (cfr. sul punto, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3968/2020 e del TAR Molise, sez. I, n. 175/2020).
L’art. 95 comma 10 impone alle amministrazioni, relativamente ai costi della manodopera e prima dell’aggiudicazione, di procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d), del codice, vale a dire che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retribuitivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16 del codice stesso……….
I giudici, di fronte a risultanze documentali non esaustive, stabiliscono pertanto che la valutazione finale di congruità dell’offerta di xxx, effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP) e dalla commissione di gara, appare tutto sommato scarna ed apodittica, risolvendosi nell’affermazione del carattere esaustivo delle spiegazioni .
Il ricorso viene accolto, con dichiarazione di inefficacia del contratto di accordo quadro stipulato.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza Appalti