In caso di malfunzionamento del sistema informatico, la stazione appaltante valuta se differire i termini di gara, ma la proroga deve operare nei confronti della generalità degli operatori economici e non di un solo soggetto (colui che aveva denunciato il malfunzionamento).
È quanto ha affermato il Tar Veneto Venezia, sezione prima, con la sentenza del 22 luglio 2020 n. 657 in merito all’ applicazione dell’ articolo 79 co.5-bis del Codice dei contratti che consente di prorogare (o sospendere) il termine di presentazione della documentazione di gara allorché «si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento» a carico dei «mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’ articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione», che sia «tale da impedire la corretta presentazione delle offerte».
I giudici hanno chiarito che, in ogni caso, se provvede alla sospensione o alla proroga la stazione appaltante è tenuta ad assicurare che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza della offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’ offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La riapertura dei termini non può intervenire però se non a favore della generalità degli operatori economici, posti in una condizione pienamente paritaria, così da consentire la partecipazione a quelli che non abbiano ancora potuto presentare la propria offerta, nelle more del malfunzionamento, e da garantire, a quei soggetti che l’ abbiano già inoltrata, la possibilità «di ritirarla ed eventualmente sostituirla», assicurandone nel contempo l’ assoluta segretezza fino alla scadenza del termine prorogato.
Il differimento non può, dunque, essere disposto uti singuli, ossia a favore di quell’ unico operatore economico che abbia denunciato il disservizio ostativo, verificatosi in fase di presentazione dell’ offerta.
Con l’ avviso di proroga, quindi, la stazione appaltante permette di accedere per la prima volta alla procedura ovvero di sostituire l’ offerta già presentata.
Questo deve avvenire e da stabilire erga omnes, così da rispettare il principio di parità di trattamento tra tutti i soggetti che ambiscono a partecipare alla procedura.
A cura di Italia Oggi del 31 Luglio 2020