Come noto, le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .
L’articolo 99 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 ( Decreto Agosto ) sospende fino al 15 ottobre le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973.
L’articolo 99 infatti recita al comma 1:
1. All’articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti:«15 ottobre».
Per cui sono sospesi, ai sensi dell’articolo 68 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”) i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 OTTOBRE 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Con la modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” si va inoltre ad incidere su quanto previsto dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”), che ha previsto come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applichino le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’articolo 99 del “Decreto Agosto”, pertanto, dispone la sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere, sino al 15 ottobre, ai pagamenti a favore dei fornitori “saltando” uno dei tradizionali controlli.
Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (263), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Art. 68 del DL 18/ 2020 convertito in Legge 27/2020, con le modifiche apportate dal D.L. 104/2020
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 OTTOBRE , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. (216)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 OTTOBRE, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
1. Nel periodo di sospensione di cui all’ articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’ articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’ articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Originariamente il termine previsto era quello del 31 maggio (articolo 68 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27) , poi modificato al 31 agosto dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti