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Sentenze

Anche il TAR Abruzzo sul carattere fittizio del taglio delle ali

Dopo le conformi pronunce dei TAR Catania (e del giudice d’appello siculo), Piemontee Toscana, anche il TAR Abruzzo (sez. I, 21 settembre 2020, n. 320) ritiene che

“il cd. “taglio delle ali” sia uno strumento aritmetico di carattere fittizio e adottato per ragioni di mero calcolo, ponendosi lo stesso nel ristretto ambito del sub-procedimento volto ad individuare la soglia di anomalia delle offerte”.

Il cd. “taglio delle ali”, difatti, mira “ad evitare condizionamenti delle medie, secondo un’operazione concepita dal legislatore solo come strumento di calcolo e, quindi, “virtuale”, con conseguente accantonamento temporaneo delle offerte che si collocano oltre la soglia di anomalia senza che la stessa possa comportare un’esclusione automatica dalla gara delle imprese che hanno presentato delle offerte che vanno a ricadere nella suddetta soglia” (in questi termini, cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 9 marzo 2020 n. 610; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 4 maggio 2020, n. 1626; Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, sentenza n. 611/ 2020)”.

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