La ricorrente contesta l’esclusione dalla gara motivata dalla stazione appaltante perché nel 2017 era stata effettuata nei suoi confronti la revoca dall’aggiudicazione per il medesimo servizio. In quell’occasione la ricorrente aveva chiesto di installare del materiale di tipo diverso da quello offerto in sede di gara.
A fronte del rifiuto del Comune, motivato con riferimento alla circostanza che ciò avrebbe comportato un’alterazione dell’oggetto del contratto, la ricorrente si era rifiutata di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio, per cui era seguita la revoca dell’aggiudicazione.
Nella nuova gara la ricorrente viene esclusa sulla base del comportamento tenuto nel 2017.
Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto da Tar Veneto, Sez. I, 09/ 09/ 2020, n.800 con le seguenti motivazioni:
Infatti il provvedimento di esclusione fondato sul grave illecito professionale commesso dalla ricorrente …. risulta sufficientemente motivato con il richiamo al precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dovuto al rifiuto dell’allora aggiudicataria, odierna ricorrente, di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio in prossimità delle festività natalizie in vista delle quali gli arredi avrebbero dovuto essere installati; rifiuto che ha determinato il concreto rischio di avviare il servizio in tempo non più utile.
Tale condotta, come osserva il Comune nelle proprie difese, può essere considerata come un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto, come chiarito dalle Linee guida n. 6 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, a tal fine assumono rilevanza “tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del Codice”.
Peraltro va osservato che, come già anticipato, ANAC, ad una prima delibazione, ha iscritto l’apposita annotazione a carico della ricorrente nel casellario informatico e il Tar per il Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta per ottenere la sospensione dell’esecuzione di tale annotazione. Può quindi ritenersi che le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione comunale circa la sussistenza di un grave illecito professionale abbiano trovato una prima conferma.
Ciò premesso, va osservato che l’assunto secondo cui il Comune di ………… avrebbe disposto l’esclusione in modo automatico ed acritico con riferimento al solo precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è infondato. Il provvedimento è infatti espressamente motivato in concreto con riferimento al tipo di servizio da affidare e alle ragioni che hanno determinato la precedente revoca, disposta mettendo a rischio l’avvio del servizio e con maggiori spese a causa dell’aggiudicazione al secondo classificato.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti