La discrezionalità dell’imprenditore di applicare il CCNL che preferisce è limitata soltanto dalla stretta connessione con l’oggetto dell’appalto senza, tuttavia, che sia possibile per l’amministrazione imporre una tipologia di CCNL.
Questo il principio ribadito dalla odierna sentenza del Tar Liguria.
La ricorrente impugna gli atti di aggiudicazione della gara per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di riparazioni ordinarie e straordinarie meccaniche di veicoli.
Tra i motivi di ricorso viene evidenziato come l’attività oggetto di gara sarebbe riconducibile nell’ambito del contratto collettivo del settore dell’artigianato, mentre l’aggiudicataria avrebbe optato per un contratto collettivo – quello relativo all’attività di soccorso (CCNL ANCSA) – riguardante un’attività del tutto residuale rispetto a quella principale oggetto dell’appalto .
Il ricorso viene respinto da Tar Liguria, Sez. I, 01/10/2020, n. 676 per le seguenti motivazioni :
L’art. 30, comma 4, d.lgs. 50/16 stabilisce: “”Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Secondo la giurisprudenza “Rientra nella discrezionalità della amministrazione appaltante fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo e sebbene all’interno di queste scelte si collochi anche quella dei requisiti da richiedere per l’espletamento dei servizi oggetto di una gara, tuttavia non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante anche quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare” (C.S. V 23 luglio 2018 n.4443).
In sostanza la discrezionalità dell’imprenditore di applicare il CCNL che preferisce è limitata soltanto dalla stretta connessione con l’oggetto dell’appalto senza, tuttavia, che sia possibile per l’amministrazione imporre una tipologia di CCNL.
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale ci si avvede della infondatezza del motivo.
Da un primo punto di vista l’amministrazione, se pure ha tenuto presente un determinato CCNL, quello dell’artigianato, per la determinazione presuntiva del costo del lavoro, non ha inteso, né avrebbe potuto, imporre l’applicazione di tale CCNL ai partecipanti alla gara.
Dall’altro lato, avuto riguardo all’oggetto del contratto, che afferisce alle “riparazioni ordinarie e straordinarie meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà …………. la scelta da parte dell’aggiudicataria di applicare il CCNL del soccorso non appare illogica o irrazionale, evidenziando tale CCNL una stretta connessione con l’oggetto dell’appalto
A tal riguardo, oltre ad evidenziare come nell’oggetto dell’appalto siano ricomprese prestazioni di soccorso stradale, è sufficiente rilevare come, nel mansionario del CCNL soccorso stradale, siano ricomprese una serie di figure professionali, quali ad esempio il meccanico, che si attagliano perfettamente alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti