Certo che il cantiere delle deroghe o modifiche al Codice dei Contratti non si ferma mai……
C’è ancora da digerire il “Decreto Semplificazioni” ed ecco che, in fase di conversione in legge del Decreto Agosto, il legislatore introduce il comma 3 septies all’articolo 57, per disciplinare i subaffidamenti dei contratti di trasporto scolastico ( si veda qui messddl 1925__354467 il testo approvato ieri al Senato ).
Ci si è posti ( finalmente ) il problema delle possibili variazioni in aumento delle prestazioni necessarie ad assicurare i trasporti scolastici, da adeguare evidentemente alle misure di contenimento del COVID-19.
Ecco dunque che il comma 3 septies (inserito all’articolo 57 dal Senato ) prevede ( le note sono di chi scrive) :
3-septies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell’esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e per l’esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l’appaltatore/concessionario comunica all’amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016. L’amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell’autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L’amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all’art.80 comma 1, 4 e 5 lett. b) del D Igs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.
Dunque, al fine di accelerare l’attivazione dei nuovi servizi di trasporto ( in appalto e concessione) qualora siano necessari subaffidamenti, viene individuato un percorso “semplificato” con l’appaltatore che comunica il nominativo del soggetto individuato, invia il contratto di sub-appalto o sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016.
Sulla base della suddetta documentazione l’amministrazione, “al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio”, autorizza ( verrebbe da dire subito ) il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese.
Va invece segnalato come non venga fissato alcun termine per il rilascio dell’autorizzazione del subaffidamento ( si ricorda come l’articolo 105 comma 18 del Codice dei Contratti lo preveda in trenta giorni, dopo di che scatta il silenzio assenso) elemento che “stona” con le finalità di accelerazione delle prestazioni aggiuntive da attivare. Forse valeva la pena stabilire che, entro x giorni deve essere rilasciata autorizzazione, e decorso il termine la stessa si intende concessa.
Il percorso “semplificato” prende in considerazione anche le verifiche sul subaffidatario . Sono previsti controlli “obbligatori” sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all’art.80 comma 1 , 4 e 5 lett. b) del D Igs 50/2016 e le verifiche antimafia di cui al D.lgs159/2011.
Pertanto verifiche sull’assenza di reati che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare, regolarità fiscale e DURC, assenza di stato di fallimento, verifiche antimafia. Sono previsti controlli, a campione, sui restanti requisiti ( ad esempio gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto normativa sui disabili, assenza di illeciti professionali etc ).
Come debba essere composto “il campione”, non viene detto, per cui spetterà al RUP decidere cosa controllare o no…
Certo è che, sebbene la ratio della norma sia condivisibile, occorrerà in fase di applicazione prestare molta attenzione ai controlli da effettuare, ampliando il campione previsto dal comma 3 septies al fine di evitare che soggetti che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o abbiano commesso gravi illeciti professionali ( tanto per fare un esempio) espletino servizi la cui natura è estremamente delicata ( soprattutto in questo momento).
Poiché è previsto che la Camera dei Deputati approvi con voto di fiducia il testo espresso dal Senato il testo è da considerarsi definitivo, e dunque è già possibile ragionarci sopra.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti