Tar Piemonte, Torino, I, 6 ottobre 2020, n. 590
Il Collegio torinese non ignora la giurisprudenza secondo cui la sussistenza di condanne, ancorchè non definitive e quindi prive di effetti escludenti automatici, o anche solo il coinvolgimento in gravi vicende di carattere penale, può essere valutata dalla stazione appaltante di gravità tale da incidere sulla moralità professionale del concorrente e quindi idonea ad incrinare il necessario rapporto fiduciario tra le parti contraenti, con conseguente esclusione da una gara.
Ciononostante ritiene evidente come si tratti di una valutazione di estrema delicatezza (per gli effetti di riduzione della concorrenza che comporta e la grave limitazione della libera iniziativa economica del concorrente), rimessa all’attento vaglio della stazione appaltante e necessitante, da parte di quest’ultima, di puntuali valutazioni, argomentazioni e riscontri.
A fortiori nei casi in cui le vicende si trovino nell’embrionale fase delle indagini preliminari e dunque per le quali, non solo opera la presunzione di innocenza del soggetto interessato, ma, soprattutto, opera rispetto ai terzi il segreto istruttorio. In sostanza l’amministrazione non è neppure nella condizione di conoscere e valutare le vicende oggetto di indagine per esprimere, appunto, quel concreto giudizio di inaffidabilità per supportare il quale è onerata di esplicitare congrue giustificazioni.