Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .
L’articolo 1 del Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129 sospende fino al 31 dicembre 2020 le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973.
L’articolo 1 del D.L. 129/2020 infatti recita al comma 1:
All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»
Per cui sono sospesi, ai sensi del novellato articolo 68 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”) i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
La modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” va letta alla luce di quanto riportato dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”), che ha previsto come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applichino le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’articolo 1 del D.L. 129/2020, pertanto, dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere, sino al 31 dicembre, ai pagamenti a favore dei fornitori senza effettuare questo controllo.
Art.68 comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Art. 68 comma 2 ter. 2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Articolo 153 comma 1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Originariamente il termine previsto era quello del 31 maggio (articolo 68 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27) , poi fissato al 31 agosto dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente stabilito al 15 ottobre 2020 dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/ 2020 ( Decreto Agosto ) convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti