L’impresa ausiliata deve necessariamente possedere attestazione SOA?
A questa domanda il Tar Toscana, Sez. II ,con Sentenza 13 marzo 2019 n. 356 aveva risposto NO.
Poi Consiglio di Stato, Sez. V , 23 / 08 /2019 , n. 5834, aveva stabilito come la pretesa che l’impresa ausiliata debba essere in possesso essa stessa di attestazione SOA, risulti affetta da nullità.
L’ Adunanza Plenaria, con Sentenza del 16/10/2020, n.22 chiude la partita stabilendo che:
a) la clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’articolo 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;
b) la nullità della clausola ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa;
c) i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza, anche per far valere l’illegittimità derivante dall’applicazione della clausola nulla.
L’impresa ausiliata, dunque, può partecipare ( ricorrendo all’avvalimento) ad appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro anche senza essere in possesso di attestazione SOA.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti