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Sentenze

Requisiti per installazione di impianti all’interno degli edifici. Il titolo di studio è alternativo all’esperienza lavorativa!

Pur non riguardando direttamente una procedura di appalto, la Sentenza in commento è significativa, toccando uno dei possibili requisiti per la partecipazione e l’esecuzione di lavori impiantistici disciplinati dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Come infatti chiarito con il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l’aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

La vicenda da cui trae origine la sentenza è così articolata.

Il titolare presenta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato la dichiarazione di inizio dell’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici.

La Camera di Commercio gli notifica  atto di rifiuto, perché il titolare difetta del requisito dell’esperienza di due anni in un’impresa che ha operato nel settore.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11/11/2020, n.1773 accoglie il ricorso dell’imprenditore con le seguenti motivazioni:

e) il ricorrente ha conseguito il diploma di tecnica superiore nell’area efficienza energetica, ambito processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico;

f) l’art. 4, comma 1, lett a-bis) del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, come interpolato dall’art. 1, comma 50 l. 13 luglio 2015, n. 107, prevede, quale requisito per l’espletamento dell’attività di cui si tratta, il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 settembre 2011;

g) tale requisito si pone in alternativa agli altri già precedentemente contemplati, tra cui il “diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore”;

h) in caso di possesso del titolo di studio conseguito dal ricorrente, quindi, non è previsto che sia necessaria una pregressa esperienza lavorativa;

i) come dedotto con il primo, assorbente motivo di ricorso, il provvedimento impugnato si pone in contrasto con la norma testé delineata e quindi, essendo illegittimo, va annullato.

Il ricorso viene accolto.


Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011.

Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l’installazione di impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n.46.

Si premette che l’Autorità, con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa dell’abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA”. Poi, con determinazione n. 6/2001, l’Autorità ha precisato che, “ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/1990”.

Successivamente, tenuto conto che Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico dell’edilizia, con il comma 3 dell’art. 108 aveva introdotto una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, l’Autorità, con Deliberazione  n. 108 assunta nell’Adunanza del 17/04/2002, ha rilevato che:

“… 2) il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90;

3) il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”

Con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007 , sono stati abrogati, tra l’altro: gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 , le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Nel D.M. 37/2008 è stato assorbito integralmente il contenuto della legge 5 marzo del 1990, n. 46.

Di fatto, le disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici contenute nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 costituiscono un riordino mirato a razionalizzare, coordinare ed integrare la precedente disciplina primaria e secondaria, mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.

Per quel che qui interessa, le novità più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento sono state:

l’abrogazione,senza previsione di una norma equivalente in sostituzione, dell’art. 108, comma 3, che poneva una corrispondenza tra l’abilitazione prescritta dalla legge 46/90 ed il regime di qualificazione SOA;

il rafforzamento del rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Alla luce delle novità introdotte dal D.M. 37/2008, sembrano “datati” i richiamati atti della Autorità rispetto alla evoluzione normativa sull’argomento.

Infatti, non può più essere affermato che il possesso della abilitazione ex legge 46/90 e ora D.M. 37/2008 “… può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90; …”, tenuto conto che l’art. 108, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.

A ciò si aggiunga che la corrispondenza con la qualificazione SOA indicata dalla Autorità nella Determinazione n. 6/2001 tra le declaratorie delle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, con le lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e ora nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. n. 37/2008, non è mai stata perfettamente sovrapponibile, con la conseguenza che risultava e risulta ingiustificata la richiesta della abilitazione, prescritta dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, per imprese qualificate nell’esecuzione di impianti che per legge non necessitano di tale requisito, come ad esempio le imprese esecutrici di impianti di pubblica illuminazione (categoria OG10).

Per contro, il principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R. n. 34/2000, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (ex multis deliberazioni Autorità n. 108/2007, n. 103/2007, pareri n. 264/2008, n. 71/2007).

Principio, quello appena esposto, valido anche con riferimento alle stazioni appaltanti, riguardo anche agli appalti di valore inferiore a 150.000 euro ex art. 28 del D.P.R. 34/2000 (vds Deliberazione Autorità n. 174/2004). Ciò, tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione (CdS n. 8292/2004).

Il suindicato orientamento deve, dunque, ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: “il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”.

In conclusione, in riforma a quanto indicato in precedenti atti di indirizzo della Autorità, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto, aventi ad oggetto l’installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare / concorrenti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2011

Il Segretario: Maria Esposito

 

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