Il Tar della Toscana conferma l’orientamento giurisprudenziale ( vedi Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 25/ 06/ 2020, n.1194, Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 22/ 11/ 2019, n.2485 confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 22/ 06/ 2020, n.3968 ) sulla non ammissibilità di modifiche al costo del lavoro indicato in offerta nel corso della verifica di anomalia ( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/modifica-rilevante-costi-di-manodopera-in-fase-di-verifica-di-anomalia/).
L’aggiudicataria aveva infatti indicato, nella propria offerta economica, un ribasso del 32,90% pari ad un importo complessivo di euro 187.880,00, comprensivo di costi della manodopera, stimati in euro 123.047,00 e costi della sicurezza, indicati per complessivi euro 495,36 per l’intero triennio di durata contrattuale con importo finale totale offerto al netto dell’IVA pari ad euro 188.375,36;
In fase di verifica di anomalia le giustificazioni modificavano quanto indicato in offerta: i costi della manodopera sono stati rettificati da euro 123.047,00 ad euro 138.763,89, i costi della sicurezza aziendale sono passati da euro 495,36 a euro 2.300,00 per il triennio, il saldo complessivo dell’offerta è passato da euro 187.880,00 a euro 188.289,02.
A fronte del ricorso della seconda classificata che evidenzia l’illegittimità di tali operazioni di modifica dell’offerta Tar Toscana, Sez. II, 20 novembre 2020, n.1473accoglie il ricorso con le seguenti motivazioni:
5 – Il ricorso è fondato.
5.1 – Costituisce principio cardine del diritto degli appalti pubblici, posto a garanzia della par condicio tra i partecipanti, quello della immodificabilità dell’offerta durante la gara, traibile dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale non è consentito il soccorso istruttorio e non sono possibili integrazioni e regolarizzazioni con riferimento all’offerta economica e all’offerta tecnica. Discende ulteriormente da ciò che, sia eventuali chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante e tanto più la richiesta di giustificazioni ai fini della verifica di anomalia, non possono che aver riguardo all’offerta come formulata in gara, senza che siano possibili aggiustamenti o modifiche di quanto dichiarato in sede di gara. La violazione del divieto di modificazione dell’offerta non può che avere come esito l’esclusione del concorrente dalla gara, avendo egli modificato l’offerta originaria e non essendo chiara quale sia la volontà delle parti, se quella espressa in sede di offerta economica o quella manifestata in sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta.
5-2 – In fatto non può dubitarsi che, nel caso in esame, vi sia stata modifica dell’offerta, essendo ciò pacifico, con riferimento a tre significativi elementi dell’offerta stessa. È cambiato l’importo offerto, in esito al ribasso praticato, al netto dell’IVA, che passa da € 187.880,00, compresi gli oneri di sicurezza afferenti l’impresa (così indicato in offerta) a € 188.289,06, inclusi oneri interferenziali (indicati in sede di giustificazione dell’offerta), secondo le risultanze in atti. È del pari significativamente lievitato il costo della manodopera, che passa da € 123.047,00 (in offerta) a € 138.763,89 (nei giustificativi). Lo stesso dicasi per i costi di sicurezza aziendale, che passano da € 495,36 (in offerta) a € 2.300,00 (nei giustificativi). Si aggiunga che nelle giustificazioni si derogano gli importi di cui all’offerta, senza che l’operatore economico si dia carico di indicare le ragioni di ciò o le modalità di compensazione complessiva all’interno dell’offerta.
Il ricorso viene dunque accolto.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti