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Sentenze

Servizi sociali: offerte migliorative non concertate con le associazioni partner. Non comporta esclusione ma rimodulazione del punteggio

Le doglianze della Ricorrente si appuntano sulla valutazione tecnica dei profili di offerta oggetto del parametro di cui all’art. 19.1 lettera F del Disciplinare di gara, che prevedeva l’attribuzione di un punteggio, sino ad un massimo di 8 punti, relativamente alle migliorie offerte.

In particolare, veniva richiesto al concorrente di “individuare e descrivere proposte migliorative dei servizi con riferimento ad interventi innovativi e/o di particolare valore educativo e sociale che saranno valutate con particolare riferimento ad ulteriori opportunità educative offerte ai bambini nella fascia di età 3-14 anni nei mesi estivi il concorrente può presentare proposte progettuali di gestione di attività nel periodo estivo in sedi comunali o proprie, nelle quali, utilizzando lo stesso personale impiegato in corso d’anno, si coniugano due obiettivi si consente ai bambini che già frequentano i servizi in corso d’anno di avere opportunità educative nel periodo estivo e al contempo si favorisce la continuità occupazionale di una parte del personale impiegato in corso d’anno scolastico”.

La Controinteressata, in relazione a tale profilo di valutazione formulava 9 proposte, fra le quali, i primi due capi di impugnazione da parte della Ricorrente, che documenta l’estraneità dei soggetti indicati quali esecutori delle prestazioni offerte alla effettiva esecuzione delle stesse.

Emc2, interpellata dalla Ricorrente, con nota del 9 settembre 2020 riferiva, infatti, che “non ci risulta in essere una nostra collaborazione con Coop. Accento e neppure un impegno futuro relativamente alla realizzazione di un giardino sensoriale come specifica, a quanto si evince, nei documenti di gara presentati dalla sopracitata cooperativa nella procedura definita “Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità del Comune di Salsomaggiore Terme”.

ANGSA, sempre a richiesta della Ricorrente, con nota dell’8 settembre 2020, precisava che “non ci risulta una attività organizzata in sinergia con ANGSA Parma da parte della coop Accento”.

Ne deriva che, relativamente a tali profili, l’offerta di Accento è indeterminata e condizionata ad un eventuale assenso da parte di soggetti terzi, non acquisito al momento della presentazione dell’offerta.

Deve, sul punto, rilevarsi che la materia è presidiata dal principio per il quale “nelle gare pubbliche, le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla Pubblica amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara; qualsivoglia elemento, che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata …” (cfr. T.A.R. Lecce, sez. II, 30 gennaio 2017, n. 173; T.A.R. Lazio, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268)” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 marzo 2019, n.3644).

Tali profili di offerta (in merito ai quali non risulta essere stato effettuato alcun approfondimento istruttorio da parte della Commissione), non potevano, pertanto, come invece avvenuto, costituire oggetto di valutazione.

Ciò premesso deve, tuttavia, ritenersi che, nel caso di specie, in relazione agli evidenziati profili di illegittimità, non possa trovare applicazione l’invocata misura espulsiva dell’offerta dell’Aggiudicataria atteso che la dedotta indeterminatezza dell’offerta si manifestava in relazione a una sola parte delle migliorie integrative della prestazione oggetto dell’affidamento da valutarsi in relazione ad uno specifico parametro di valutazione ai fini dell’attribuzione di n punteggio ulteriore.

Deve, invece, ritenersi, che la comprovata inattualità dei progetti migliorativi offerti, inibisse la valutazione degli stessi in favore dell’offerente.

Come in parte anticipato, l’Aggiudicataria presentava nove migliorie che, all’esito della seduta del 4 giugno 2020, venivano apprezzate dalla Commissione con il punteggio di 7,72 a fronte di un massimo previsto per lo specifico parametro di 8 punti.

Come sopra evidenziato, ben due delle nove migliorie offerte si configuravano come meramente eventuali poiché subordinate ad una collaborazione futura da parte di soggetti la cui disponibilità non poteva dirsi acquisita al momento della formulazione dell’offerta.

Ciò nonostante la Commissione (che detta criticità non rilevava) valutava l’intero “pacchetto” offerto attribuendo alla Concorrente un punteggio prossimo al massimo previsto nonostante oltre un quinto delle migliorie offerte non potessero essere valutate.

Ne deriva una palese incongruità del punteggio attribuito ad Accento in relazione al parametro F che, avuto riguardo all’esiguità dello scarto in virtù del quale la Controinteressata si aggiudicava la gara (0,86 punti), determina l’inattendibilità della valutazione espressa circa la specifico parametro e, quindi, dell’intero esito concorsuale.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento degli ulteriori capi di impugnazione.

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

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