Un raggruppamento temporaneo attribuisce alla mandante una quota di esecuzione superiore a quella della mandataria.
Nel giudizio il raggruppamento profila la tesi del mero errore materiale nella trascrizione delle percentuali assegnate ai componenti del RTI (26 vs 30%), invocando la doverosa applicazione del soccorso istruttorio per l’inversione delle quote dichiarate.
TAR Emilia Romagna, II, 03 dicembre 2020, n. 800 rigetta il ricorso.
Quanto all’errore materiale
“la giurisprudenza ha da tempo precisato i contorni dell’errore materiale (o refuso) suscettibile di sanatoria, nelle offerte presentate nelle gare d’appalto, osservando che <<… come riepilogato da T.A.R. Veneto, sez. I – 29/3/2019 n. 395, “Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta, e che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4237). La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l’effettiva volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell’offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016)” … in buona sostanza, l’errore materiale direttamente emendabile presuppone, con la sua rilevabilità ictu oculi dal contesto dell’atto, la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 8/3/2019 n. 511) … deve trattarsi di un errore materiale immediatamente percepibile, maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del concorrente, in modo da elidere la possibilità che la correzione dell’errore divenga uno strumento per modificare o integrare l’offerta, e dunque per compiere un’inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis – 28/5/2019 n. 6690; T.A.R. Lazio Latina – 10/12/2018 n. 631 che richiama Consiglio di Stato, VI – 2/3/2017 n. 978);”.
Ciò precisato il Collegio ha ritenuto sussistente “i presupposti per ricavare, in via immediata, l’univoco proposito della parte controinteressata. Quest’ultima non ha infatti dimostrato che il refuso cui si riferisce la censura sia effettivamente tale, ovvero presenti le predette caratteristiche di riconoscibilità che, anche in materia di gare pubbliche, sono decisive ai fini della possibilità della regolarizzazione postuma dell’offerta affetta da errore materiale (Consiglio di Stato, sez. V – 5/5/2020 n. 2851; sez. III – 3/8/2018 n. 4809)”.
Quanto al soccorso istruttorio
“Né è ammissibile il soccorso istruttorio. La dichiarazione con cui il RTI specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti è un elemento che attiene all’offerta: i membri assumono un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante in vista dell’eventuale attuazione del contratto, e detto impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, perché in questo modo i professionisti raggruppati formalizzano – nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione – la misura entro la quale provvederanno all’esecuzione del rapporto e la corrispondente quota dei requisiti di cui devono essere in possesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 28/5/2020 n. 2041).
Siffatte carenze non sono afferenti “… a profili od irregolarità formali, bensì alla conformazione strutturale del concorrente, analogamente all’ipotesi considerata dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 – e idonee a determinare l’esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in capo ai suoi singoli componenti” (Consiglio di Stato, sez. V – 31/7/2019 n. 5427)”.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti