Il Tar Veneto accoglie ricorso di impresa che impugna il Bando che prevede quale requisito di partecipazione il possesso in capo al concorrente di una “certificazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) EMAS”.
Il suddetto requisito, con una nota di chiarimenti, viene ritenuto infungibile dalla stazione appaltante, con precisazione che potevano partecipare alla gara solo i concorrenti in possesso della certificazione/registrazione EMAS, con esclusione, pertanto, dei soggetti, come la ricorrente, in possesso della certificazione ISO14001.
Come detto, Tar Veneto, Sez. II, 03/12/2020, n.1170 accoglie il ricorso, annullando la clausola del bando con le seguenti motivazioni:
Dall’esame della giurisprudenza formatasi in questa specifica materia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 22 gennaio 2016, n. 802; T.A.R. Lazio Roma, 23 novembre 2017 n. 11582; T.A.R. Lazio – Latina, 25 gennaio 2018, n.31) si evince che le certificazioni ISO possedute dalla ricorrente sono sostanzialmente equipollenti alla certificazione/registrazione EMAS richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara.
In particolare, l’accurata ricostruzione fatta da T.A.R. Lazio Roma, 23 novembre 2017 n. 11582 ha evidenziato che: “… la Certificazione di un Sistema di gestione aziendale Ambientale può essere effettuata con due modalità differenti: la norma ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, della interazione tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell’impatto derivante dalle attività svolte.
In buona sostanza, sia nello standard ISO 14001 sia in EMAS si stabiliscono i requisiti per elaborare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che è quella parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale, standardizzando le attività gestionali.
Si riscontrano comunque alcune differenze tra le due procedure. Ad esempio, il meccanismo di certificazione prevede infatti che per la ISO 14001, a seguito di una verifica ispettiva con esito positivo da parte di personale qualificato di enti accreditati, sia immediatamente rilasciato il certificato. Con il regolamento EMAS, invece, a seguito della verifica da parte di ispettori qualificati, una dichiarazione ambientale validata dagli ispettori viene inviata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit che, previa verifica di conformità legislativa, autorizza la registrazione dell’impresa nel registro pubblico EMAS con autorizzazione all’utilizzo del logo EMAS.
Dette differenze tuttavia, non inficiano la sostanziale equipollenza delle due certificazioni”.
La giurisprudenza del TAR Lazio ha, a tal proposito, affermato che “il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle certificazioni EMAS o ISO 14001 sembra porre (se pure con qualche oggettiva differenza tra le due) i due strumenti su un piano di piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per entrambi i percorsi”. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 22 gennaio 2016, n. 802).
Alla luce delle suesposte considerazioni circa l’equipollenza tra la certificazione ISO 14001 e la certificazione EMAS – condivise dal Collegio, anche alla luce del principio del favor partecipationis – il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della clausola della lex specialis impugnata dalla ricorrente.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti