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Sentenze

Ritardo nell’impugnazione dell’aggiudicazione. Ricorso irricevibile!

Il ricorso viene presentato calcolando come dies a quo per il decorso del termine decadenziale quello dell’ostensione dell’offerta tecnica dell’R.T.I. aggiudicatario avvenuta in data 3 novembre 2020, in quanto – secondo quanto affermato dalla ricorrente – solo l’acquisizione di tale documento ha reso possibile il rilievo del vizio censurato.

Ma l’aggiudicazione definitiva era stata comunicata alla ricorrente l’11 giugno 2020.

Il Comune sostiene l’irricevibilità del ricorso perché tardivamente notificato via pec in data 20 novembre 2020.

Dopo aver richiamato i principi Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza del 2 luglio 2020, n. 12, Tar Umbria, Sez. I, 16/12/2020, n.603 dichiara il ricorso irricevibile :

Ciò posto, nel caso in esame – sebbene in data 28 maggio 2020 il Comune non avesse negato l’accesso agli atti bensì solo differito lo stesso al momento dell’aggiudicazione ex art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 – deve convenirsi con le difese resistenti laddove stigmatizzano la perdurante inerzia della Società ricorrente nella richiesta di accesso agli atti successivamente alla conoscenza dell’aggiudicazione.………….

La citata Adunanza plenaria ha chiarito che «[i]n considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, … per determinare il dies a quo per l’impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il citato comma 5. La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale. … il termine di impugnazione degli atti di una procedura di una gara d’appalto non può che decorrere da una data ancorata all’effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l’impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza» (C.d.S., A.P., 2 luglio 2020, n. 12).

Nella fattispecie che occupa, la Società ricorrente non ha tenuto un comportamento ispirato all’ordinaria diligenza in quanto, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, non si è attivata per sollecitare l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria neanche decorso inutilmente il citato termine di quindici giorni.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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