ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Ammessa la partecipazione di consorzio stabile ad appalto misto avente per oggetto anche servizi di progettazione (indicando consorziata ex articolo 46)

Appalto misto, che comprende anche ( in misura minima)  l’esecuzione di servizi di architettura ed ingegneria.

Il Consorzio Stabile apporta in proprio anche i requisiti relativi ai servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Tali requisiti venivano dimostrati grazie alla consorziata indicata quale esecutrice, società di ingegneria. L’offerta prevedeva, dunque, che i servizi di progettazione sarebbero stati svolti esclusivamente dalla consorziata esecutrice del Consorzio Stabile, la quale era in possesso della totalità dei requisiti richiesti dal bando ed era una società di ingegneria ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici.

Il Consorzio viene escluso per le seguenti motivazioni:

Con particolare riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria l’art. 46 del codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), elenca in modo tassativo i soggetti ammessi a partecipare ed individua alla lettera f) una unica tipologia di consorzi che possono concorrere (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura). Nel caso in oggetto, il Consorzio ……….non risulta essere un consorzio di cui all’art. 46 lett. f) sopra citato e come tale non poteva concorrere al presente appalto utilizzando per coprire i requisiti i servizi svolti dalla società …………consorziata esecutrice, mentre la stessa, configurando un soggetto previsto dall’art. 46 lett. c, avrebbe potuto partecipare assumendo il ruolo di membro del RTI”.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del Consorzio, operando, nella sostanza, un’interpretazione estensiva dell’art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ritenendo che non avesse senso distinguere, ai fini della verifica della qualificazione del Consorzio per la gara, se la società incaricata dei servizi tecnici avesse partecipato nella qualità di consorziata esecutrice o mandante del raggruppamento, trattandosi della stessa società di ingegneria.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2020, n. 8485 conferma la sentenza di primo grado:

Le gare che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni, dunque un contratto misto, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono aggiudicate, infatti, secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che costituisce l’oggetto principale del contratto, che prevale sulle altre. Invero, l’art. 46 del Codice disciplina gli appalti integralmente destinati alla progettazione. Quelli che, invece, hanno natura mista, come nel caso di specie, richiedono lo svolgimento delle prestazioni di ingegneria da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 46, il quale, tuttavia, potrà partecipare alla procedura concorsuale anche mediante raggruppamento plurisoggettivo nelle forme previste dal Codice dei contratti pubblici. Diversamente, la nozione di “operatore economico” verrebbe eccessivamente ristretta, contravvenendo sia al disposto dell’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, che all’orientamento più volte espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, da ultimo nella sentenza dell’11 giugno 2020, causa C-219/19.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, 46 e 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, quindi, va ritenuta ammissibile la partecipazione di un consorzio stabile ad una procedura concorsuale avente ad oggetto anche servizi di progettazione, purché lo svolgimento di tale attività sia effettuato integralmente dalla consorziata esecutrice che deve necessariamente rientrare nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 46 e che sia in possesso dei richiesti requisiti.

La condivisibile, lata lettura della lex specialis di gara è tale, dunque, da consentire anche la partecipazione di un consorzio stabile che sia in grado di effettuare le richieste prestazioni di progettazione mediante un’impresa consorziata dello stesso consorzio stabile mandatario del raggruppamento.

Non rileva, quanto in particolare al secondo motivo dedotto, che la sentenza appellata abbia fatto riferimento alla disciplina dell’appalto integrato, atteso che, mediante le statuizioni, si è limitata ad osservare come un soggetto organizzato in forma di impresa, anche in quella del consorzio stabile, possa essere qualificato comunque, sia per l’esecuzione di lavori, che per la progettazione.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto