Nell’ambito di una proposta per l’affidamento di un appalto per la gestione di un servizio non sono necessariamente da indicare nelle voci di spesa indirette, ovvero i costi di quei dipendenti o consulenti che verranno impiegati non per la commessa nella sua interezza ma solo in particolari momenti. Ciò non rende quindi impugnabile la delibera di assegnazione dell’appalto.
È quanto ha stabilito il Consiglio di stato con la sentenza n. 6786 del 17 settembre 2020, nel dirimere un caso di affidamento del servizio di ristorazione scolastica, e sulla necessità, in termini di costi, di indicare effettivamente il numero di lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio.
La ricorrente aveva contestato la «riduzione», da parte della aggiudicataria, del numero dei lavoratori impiegati per la prestazione del servizio tra la fase dell’offerta tecnica e quella delle giustificazioni addotte in sede di anomalia. In pratica la prima classificata – a detta della ricorrente – aveva modificato la propria offerta per non aver compreso, in sede di giustificazioni, il costo del lavoro di alcune figure professionali i cui servizi, invece, erano stati inseriti nell’offerta tecnica. Nello specifico mancava il costo del «dietista» e del «direttore del servizio», entrambi impiegati per circa 20 ore settimanali.
Secondo il Consiglio di stato la norma del Codice appalti, ovvero l’obbligatorietà d’indicazione dei costi della manodopera, «risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione, così da evitare manovre speculative finalizzate a rendere l’offerta di gara maggiormente competitiva. Di conseguenza l’esigenza di indicazione è necessaria solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa».
Diversamente per le figure professionali impiegate in via indiretta, quelle che operano solo occasionalmente, (nella specifica vicenda il «dietista»), oppure che lo fanno in maniera trasversale (sempre nel caso che qui ci occupa, il “direttore del servizio»), è evidente che il loro costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.
Pertanto, «la aggiudicataria non fosse affatto tenuta ad inserire il costo di tali figure nell’ambito del costo complessivo della manodopera; è evidente, però, che l’offerta tecnica, o in questo caso le giustificazioni addotte in sede partecipativa, dovranno poter dimostrare l’impiego trasversale o saltuario delle figure escluse, rischiando la concorrente, diversamente, comunque una esclusione dalla gara».
A cura di Italia Oggi Sette numero 001 pag.204 del 02/01/2021 di Federico Unnia