I verbali dell’Ispettorato sono suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ex art. 80, comma 5, lett. a) del Codice e la loro omessa dichiarazione può rappresentare causa di esclusione.
Così si esprime il Consiglio di Stato respingendo l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva sancito la legittimità dell’esclusione dell’impresa per aver omesso di dichiarare tre verbali dell’Ispettorato del Lavoro.
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/12/2020, n. 8409 così motiva la decisione:
Il motivo è infondato.
Il verbale ………, secondo l’esposizione contenuta nel provvedimento di esclusione, ha contestato ad xxxx «irregolarità di tipo contributivo consistenti nell’applicazione ad alcuni lavoratori, considerati discontinui, di tariffe retributive più basse rispetto a quelle spettanti, nello scorretto inquadramento di alcuni rapporti lavorativi e nella mancata corresponsione di scatti di anzianità dovuti: inoltre con riferimento ad alcuni lavoratori, sono state effettuate le comunicazioni di legge per le prestazioni di lavoro intermittente, senza che le relative giornate fossero registrate nel libro unico di lavoro e senza che sia intervenuta alcuna modifica od annullamento della comunicazione stessa; il totale imponibile evaso ammonta a € ……………… Inoltre la società ha posto in essere alcuni contratti di lavoro intermittente che non rientravano nelle tipologie previste dal R.D. n. 2657/1923, ed in caso ha superato il numero massimo di giornate di lavoro intermittente ammesse per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, in tali casi si è proceduto a ricondurre tali rapporti lavorativi nell’alveo del lavoro a tempo indeterminato, altresì in riferimento ad alcuni lavoratori occupati con contratto di lavoro a chiamata, la società ha omesso di effettuare le comunicazioni di legge per le prestazioni di lavoro intermittente rese nelle giornate lavorative; per tali violazioni sono state applicate sanzioni amministrative di competenza, con verbale unico di accertamento e notificazione n. …….. del ……….. e con verbale unico di accertamento e notificazione n. …….. del ………, il cui ammontare complessivo è pari ad € …………».
Tale essendo il contenuto del verbale, è difficile negare che sia stata omessa la dichiarazione inerente «la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del presente codice», fattispecie prevista dall’art. 80, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare assume pregnanza proprio la disposizione (oggetto del rinvio legislativo) dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, alla cui stregua «nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X».
Dunque, sotto il profilo dell’ambito oggettivo, deve ritenersi che la disciplina del lavoro intermittente e dell’orario massimo di lavoro rientri tra gli obblighi in materia di lavoro, di fonte normativa e contrattuale collettiva.
Seguendo ora la scansione delle doglianze dell’appellante, occorre valutare se il verbale integri il requisito della “infrazione debitamente accertata”.
Ad avviso del Collegio la soluzione al quesito non può che essere positiva, in quanto l’art. 80, comma 5, lett. a), richiede, appunto, che si tratti di una infrazione “debitamente accertata”, e non “definitivamente accertata”.
Con la notificazione del verbale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 vi è l’accertamento della violazione amministrativa, mentre l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 dello stesso corpus legislativo consegue al contraddittorio procedimentale e costituisce espressione del potere dell’amministrazione competente di determinare l’importo dovuto per la violazione, ove sia ritenuto fondato l’accertamento, e di ingiungerne il pagamento all’autore. I verbali dell’Ispettorato sono dunque suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ex art. 80, comma 5, lett. a), costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge, come già recentemente ritenuto da questo Consiglio di Stato, III, con sentenza 24 settembre 2020, n. 5564.
Quanto alla gravità dell’infrazione, l’importo delle retribuzioni non corrisposte è obiettivamente significativo, a prescindere dalla natura dell’impresa ad alta densità di manodopera.
Peraltro è la prospettazione attorea che non appare condivisibile, in quanto la “gravità” dell’infrazione è espressione di una valutazione discrezionale rimessa esclusivamente alla stazione appaltante, senza che occorra, come si è già detto, che l’accertamento sia definitivo (in termini Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3876).
Anche quest’ultima considerazione conferma che sussisteva l’obbligo dichiarativo in relazione ai verbali dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Art.80 comma 5 lett a) : la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti