Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ribadisce il principio secondo cui “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice» (Adunanza plenaria, sentenza n. 8/2019).
L’appello è relativo ad appalto del servizio di vigilanza privata degli immobili.
In primo grado il Tar respingeva il ricorso affermando che il criterio del prezzo più basso doveva ritenersi legittimo sia alla luce della disciplina di cui alla l. prov. n. 16/2015 (Disposizioni sugli appalti pubblici) sia alla luce della disciplina statale, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate ed essendo la modifica apportata dal d.-l. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55) all’art. 95, comma 4, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 – la quale espressamente esclude l’applicabilità del criterio del minor prezzo, in linea generale ammissibile per i servizi standardizzati, ai servizi ad alta intensità di manodopera – entrata in vigore solo dopo la pubblicazione del bando di gara.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/12/2020, n.8285 accoglie l’appello, ribaltando la Sentenza di primo grado:
L’appello è fondato, in quanto:
– deve ritenersi incontestato e, comunque, documentalmente comprovato che il servizio oggetto dell’appalto de quo è ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 – ovvero il cui costo per tale voce dell’offerta sia «pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto» –, incidendo nell’offerta di XXX il costo per il personale nella misura del 69,4% e in quella della YYY nella misura dell’86% sull’importo totale del contratto;
– l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 8 del 17 aprile – 21 maggio 2019, ha chiarito che il combinato disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 deve interpretarsi nel senso che «gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice» (v., così, il principio di diritto enunciato nella citata sentenza): ciò sulla base di un’interpretazione sistematica della disciplina degli appalti pubblici in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per l’attuazione delle direttive sugli appalti pubblici del 2014, tra cui la direttiva europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, in particolare in coerenza con l’art. 67 della direttiva;
– la pronuncia dell’Adunanza plenaria è intervenuta sull’assetto normativo previgente all’integrazione apportata alla lettera b) del comma 4 dello stesso art. 95 dal d.-l. n. 38/2019 convertito nella legge n. 55/2019 – e, quindi, nella versione applicabile alla procedura sub iudice –, in una fattispecie concreta in cui il bando era stato pubblicato ampiamente prima dell’entrata in vigore del d.-l. n. 38/2019;
– alla citata modifica legislativa deve pertanto attribuirsi valenza ricognitiva, meramente esplicativa di un principio normativo già immanente nella disciplina degli appalti pubblici e acclarato dall’Adunanza plenaria in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale al riguardo insorto tra le Sezioni Quinta e Terza del Consiglio di Stato;
– ne deriva che irrilevante è che la citata modifica normativa sia entrata in vigore solo in data successiva a quella di pubblicazione del bando di cui è causa, essendo la relativa gara in ogni caso assoggettata al principio normativo come sopra enunciato dall’Adunanza plenaria;
– né a conclusione diversa porta la disciplina di cui alla l. prov. n. 16/2015 sugli appalti pubblici di interesse provinciale – emanata nell’esercizio della potestà legislativa primaria attribuita alle province autonome dall’art. 8, comma 1, numeri 1) e 17), d.P.R. n. 670/1972, quale delineata dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici» –, poiché per un verso l’art. 33 l. prov. n. 16/2015, contenente la disciplina dei criteri di aggiudicazione, enuncia la regola generale per cui le amministrazioni procedono all’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (commi 1, 2 e 3) e prevede il criterio del solo prezzo come ipotesi residuale (comma 6, ultima parte), e, per altro verso, nulla statuisce in ordine ai servizi standardizzati e/o ad alta intensità di manodopera, sicché il relativo regime non può che essere individuato sulla base di un’interpretazione ‘comunitariamente orientata’ quale, appunto, fornita dall’Adunanza plenaria in tema di individuazione del criterio di aggiudicazione negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, anche di natura standardizzata (peraltro, la stessa legge provinciale n. 16/2015 all’art. 1, comma 1, dichiaratamente «recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici», con ciò imponendo un’interpretazione conforme ai relativi criteri direttivi);
L’appello viene accolto e devono essere annullati il bando e l’aggiudicazione. Viene altresì dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti