Nuova puntata sugli obblighi di controllo imposti alle pubbliche amministrazioni dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 ( prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento).
Dopo una serie di provvedimenti che avevano sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo delle suddette verifiche ecco che il DECRETO-LEGGE 15 gennaio 2021 n. 3stabilisce un nuovo stop sino al 31 gennaio 2021.
L’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3/2021 interviene infatti nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”) sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ( dal 21 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 per i soggetti con residenza/sede operativa/sede legale nel territorio dei Comuni “zona rossa”) .
Dunque, dal 15 gennaio ( data di entrata in vigore del Decreto Legge 3/2021 ) al 31 gennaio 2021, le verifiche articolo 48 bis sono di nuovo sospese, in quanto l’ennesima modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” va coordinata con quanto riportato dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”), determinando come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applichino le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge ( 15 gennaio 2021 ) il comma 4 dell’articolo 1 stabilisce inoltre come “alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020”.
Per cui, per il periodo 1 gennaio 2021-15 gennaio 2021 restano prive di qualunque effetto le verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 eseguite nel medesimo periodo, se l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Dunque, i soggetti pubblici ( amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società a prevalente partecipazione pubblica) provvederanno ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Art.68 comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159..
Art. 68 comma 2 ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive..
Articolo 153 comma 1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Originariamente il termine previsto era quello del 31 maggio (articolo 68 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27) , poi fissato al 31 agosto dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente stabilito al 15 ottobre 2020 dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/ 2020 ( Decreto Agosto ) convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Infine l’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 aveva sospeso fino al 31 dicembre 2020 le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973. In precedenza analoga previsione era stata disposta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 159/2020.
Articolo 153 comma 1 secondo periodo: Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario