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Sentenze

Lieve riduzione dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia: legittimità

Il giudice di prime cure annullava l’aggiudicazione per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, e nel particolare a causa della discrasia esistente tra l’importo di euro 350.000,00 indicato in sede di offerta ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice (manodopera), e quello analitico di euro 344.753,01 risultante dalle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia.

Consiglio di Stato, VI, 15 gennaio 2021, n. 487 riforma la pronuncia resa in primo grado.

Secondo il Collegio “la lieve modifica in diminuzione del costo non assume il rilievo di illegittimità, posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto entrambi gli importi (quello originario e quello variato) risultano coerenti con i “minimi salariali retributivi” indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui alle norme invocate.

2.1 In linea generale, va infatti ribadita l’ammissibilità della modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873 e 11 dicembre 2020, n.7943).

2.2 Al riguardo, tale ammissibilità incontra un duplice limite: il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896).

Inoltre, la riallocazione delle voci di costo in fase di giustificazioni deve avere un fondamento economico serio allorchè incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, ma snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è di apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta.

2.3 In definitiva, relativamente alla fase di verifica dell’anomalia, va ribadito che sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché tuttavia l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (cfr. in termini Consiglio di Stato , sez. V , 30 giugno 2020 , n. 4140).

2.4 Orbene, in coerenza con tali indicazioni di principio, nel caso di specie il concorrente ha indicato nell’offerta economica costi della manodopera per euro 350.000 che, nella successiva fase delle giustificazioni, sono stati analiticamente quantificati e giustificati in euro 344.753,01. Tale ultimo importo, oltretutto in riduzione, è stato reputato dalla stazione appaltante congruo e coerente con i minimi salariali inderogabili; ciò si pone, fra l’altro, al di là dei limiti di sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia dell’offerta operato dall’amministrazione, limitato solo al caso (assente nella presente fattispecie, in cui alla evidenza la differenza sopra indicata è minima, anche rispetto all’importo a base d’asta, che è poco al di sotto di 4 milioni di Euro) in cui le valutazioni della stessa siano inficiate da macroscopiche illegittimità. Inoltre, e ciò appare ulteriormente dirimente, senza che nel caso di specie vengano in rilievo modifiche o violazioni ai fondamentali oneri per la sicurezza”.

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