Concorso di progettazione articolato in un’unica fase, a procedura aperta, in forma anonima, ai sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016.
La ricorrente, che si era classificata al primo posto, viene poi esclusa dalla graduatoria per violazione del “principio dell’anonimato”.
Principio espressamente indicato dall’ art. 155 comma 4 del Codice dei Contratti e che è stato declinato dal Disciplinare di gara con la seguente dicitura :
“Indicazione in forma anonima della composizione del Gruppo di lavoro con la specifica della tipologia di esperti, delle varie aree di competenza e dei ruoli nell’ambito del progetto e della relazione tra essi, specificando eventuali certificazioni possedute. Si specifica che devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.
Inoltre il Disciplinare prevedeva:
“Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando. GLI ELABORATI, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVONO ESSERE ANONIMI, SENZA ALCUN SEGNO DI RICONOSCIMENTO e dovranno essere redatti in lingua italiana. AD ULTERIORE GARANZIA DELL’ANONIMATO, in tutti gli elaborati (compresi i relativi file) dell’offerta tecnica Busta B, pena l’esclusione dal concorso, DOVRANNO ESSERE OMESSI: nomi, proprietà dei file, provenienza o indicazioni TALI DA SVELARE O SUGGERIRE L’IDENTITÀ del concorrente COME AD ESEMPIO DATE DI NASCITA, DATE DI LAUREA E SIMILARI, inoltre l’impaginazione dei documenti deve essere priva di loghi, simboli, intestazioni e piè di pagina”.
L’Amministrazione ha escluso il RTP ricorrente a causa dell’indicazione, nell’Organigramma del gruppo di lavoro, di una serie di elementi quali l’anno di fondazione della società di ingegneria, l’anno di conseguimento della laurea e dell’abilitazione.
Tar Sardegna, Sez. II, 15/01/2021, n. 19 conferma la legittimità dell’operato della stazione appaltante:
La sanzione espulsiva deriva dal vincolo inderogabile scolpito a livello normativo (art. 155 Codice 50/2016), attuato dal Disciplinare che ha specificato, in modo opportuno, i segni/indicazioni da evitare. Con tutela del principio di uniformità del giudizio tecnico sulle proposte progettuali.
Nel caso di specie sono state innumerevoli le indicazioni apposte che possono suggerire l’identità del concorrente (date di fondazione, di laurea e di abilitazione) tassativamente e specificatamente inibite dalla norma del disciplinare.
L’Organigramma del gruppo è uno degli otto documenti che debbono, necessariamente, comparire all’interno della “busta tecnica” a pena di esclusione. Per la valutazione delle professionalità la Commissione poteva assegnare fino a un massimo di 10 punti.
In riferimento alla compilazione della tavola – organigramma del gruppo di lavoro, il disciplinare specificamente individuava, tra i vari casi di violazione della regola dell’anonimato, proprio le date di laurea, nonchè le altre indicazioni che possano suggerire l’identità del ricorrente.
In ordine all’organigramma del gruppo di lavoro il Disciplinare specifica che “devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo, ma senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.
Per poter considerare segni, simboli e indicazioni come finalizzati alla propria identificazione occorre che sussistano i presupposti dell’idoneità del segno di riconoscimento e dell’intenzionalità dell’utilizzo.
Il Consiglio di Stato, in merito all’ identificazione di tali requisiti ha affermato, con la sentenza n. 4331/2018, che “La giurisprudenza ha messo in luce, rispetto al primo elemento, che quel che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato; e che, quanto al secondo elemento, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5137/2015; V, n. 202/2014, n. 652/2018).
I segni contestati si trovano nell’Organigramma del gruppo di lavoro inserito all’interno della Busta B “Busta Tecnica”. L’organigramma del gruppo di lavoro costituisce documento essenziale dell’offerta tecnica “a pena di esclusione”( Disciplinare documento “e” al par. 8.2.
E la norma contenuta nel par. 8.2 punto e) del disciplinare individua le modalità redazionali dell’organigramma, disponendo espressamente che la composizione del gruppo di lavoro sia individuata in forma anonima e ribadisce ulteriormente l’esigenza dell’anonimato specificando che i ruoli e le competenze devono essere illustrate “senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.
Il ricorso viene respinto.
Art. 152. (Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all’articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all’articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla quale l’applicabilità dell’articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.
Art. 155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)
1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6, nonché l’articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.