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Sentenze

Illeciti professionali e interdizione e sospensione dell’abilitazione all’albo fornitori per 12 mesi: illegittimità

La ricorrente impugna il provvedimento della stazione appaltante con il quale questa l’aveva sospesa dal suo sistema di qualificazione dell’ente (albo fornitori),  ed interdetta dalla partecipazione alle future gare dell’ente e del suo gruppo societario per un periodo di 12 mesi, sostenendo che una siffatta sanzione interdittiva non sarebbe riconducibile all’art. 80 comma 5 d. lgs. n. 50/16 in quanto “nessun effetto interdittivo che si propaghi oltre la gara direttamente <interessata> è previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016 o da una qualche altra norma”.

Tar Lazio, II-Ter, 19 gennaio 2020, n. 783 accoglie il ricorso:

“il ricorso risulta fondato anche laddove contesta, in radice, la possibilità di irrogare la sospensione dalle gare per un periodo di 12 mesi quale conseguenza dell’applicazione dell’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16.

Ed, infatti, come correttamente prospettato nell’atto introduttivo, la fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16 comporta solo l’estromissione dalla gara in cui è stata rilevata tale causa di esclusione ma non già un’automatica interdizione dalla futura partecipazione a successive gare per un periodo continuato.

In quest’ottica, la condotta assunta, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16, a fondamento dell’esclusione dalle gare citate dai provvedimenti del 20/07/2020 e 22/07/2020 potrà produrre analogo effetto espulsivo in singole gare successive solo laddove la stazione appaltante, con specifici provvedimenti adottati di volta in volta, ritenga che la stessa integri tale causa di esclusione.

In riferimento all’interdizione dalla partecipazione alle gare, Acea s.p.a. ha affermato che “trattasi di una sanzione inevitabilmente connessa con la disposta sospensione dal Sistema di Qualificazione, considerato che, se l’operatore economico risulta sospeso dal Sistema, che è unico per tutte le società del Gruppo, nemmeno può partecipare alle procedure ristrette indette per l’affidamento degli appalti, a cui sono invitati solo i soggetti regolarmente iscritti al Sistema” (pagg. 7-8 della memoria depositata il 24/12/2020).

La prospettazione dell’ente resistente non può, però, essere condivisa in quanto il dedotto nesso tra l’iscrizione all’elenco dei fornitori e la partecipazione alle procedure riguarda, al più, le sole procedure ristrette, come per altro evidenziato alla stessa Acea s.p.a., mentre la misura interdittiva applicata alla ricorrente concerne la partecipazione a tutte le procedure, ivi comprese quelle aperte”.

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