Significativa sentenza del Tar Basilicata che, in riferimento ad un Accordo Quadro per lavori di manutenzione programmata (con base d’asta del lotto oggetto di controversia pari ad € 30.000.000), ribadisce come vada rispettato il principio generale di necessaria corrispondenza in materia di lavori pubblici tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo e i requisiti di qualificazione posseduti.
Viene infatti impugnata l’esclusione, adottata sul presupposto della carenza, in capo alla mandataria, del requisito della cifra d’affari di cui all’art. 84, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016 (consistente nella realizzazione, nei migliori cinque, dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di un fatturato complessivo pari a due volte l’importo a base di gara), stimato in misura corrispondente alla quota di partecipazione di detta impresa al raggruppamento.
Tra i vari motivi di ricorso viene evidenziato come il nuovo codice dei contratti pubblici non prescriva, con riferimento ai raggruppamenti, alcuna corrispondenza tra quote di partecipazione e requisiti di qualificazione (cfr. art. 83, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016), essendo ciò previsto, nel settore dei lavori, solo con riferimento ai requisiti SOA (art. 92 del D.P.R. n. 207/2010).
Tar Basilicata, Sez. I, 06/02/2021, n. 107 respinge il ricorso.
Preliminarmente, va chiarito che il requisito di fatturato di cui all’art. 84, co. 7, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, intorno a cui verte la controversia, incide manifestamente sul profilo della “qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, secondo quanto fatto palese dalla rubrica della norma. Si tratta, dunque, di un requisito – di carattere aggiuntivo rispetto a quelli generali di cui all’art. 83 – coessenziale alla verifica dell’affidabilità dell’operatore in sede esecutiva (rectius, dei singoli operatori partecipanti ad un raggruppamento) e afferente ai requisiti di “capacità economico-finanziaria” (come testualmente evidenziato dalla predetta norma, nonché, in senso conforme, dall’art. 7.2 del Disciplinare della gara in esame).
Ciò premesso, va evidenziato come il condivisibile formante giurisprudenziale in subiecta materia ha precisato che:
– l’art. 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 (“Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato“) sancisce, in coerenza con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione, il principio generale di necessaria corrispondenza in materia di lavori pubblici tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo (secondo quanto liberamente indicato in sede di presentazione dell’offerta) e i requisiti di qualificazione posseduti (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 21/1/2019, n. 491);
– l’inosservanza di detto principio è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/3/2019, n. 6).
In coerenza con detto principio di carattere generale, che, in quanto tale, il Collegio ritiene non circoscrivibile agli attestati SOA (come infondatamente preteso dalla ricorrente), il Disciplinare della gara in esame, all’art. 7.4, ha previsto che:
– “Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese”;
– “I Raggruppamenti temporanei … debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA”.
La lex specialis è, sul punto, del tutto univoca, considerato che, dopo aver prescritto il requisito di fatturato globale in capo al raggruppamento, ha declinato il senso di tale prescrizione in riferimento ai singoli partecipanti al raggruppamento, esigendo l’indicazione – e, dunque, la corrispondenza – delle quote di partecipazione in coerenza con la percentuale dei requisiti di qualificazione (in specie, quelli di capacità economico finanziaria). L’intellegibilità della previsione è, peraltro, confermata dalla circostanza per cui il raggruppamento ricorrente ha puntualmente indicato nella sua offerta – in ossequio alla lex specialis – le quote di partecipazione delle singole imprese raggruppate (il 57,18% per quanto riguarda la mandataria ……….).
Per tali ragioni, dunque, il Collegio è dell’avviso che l’avversata esclusione – siccome fondata sulla ravvisata e incontestabile violazione del richiamato principio, nonché della conforme lex specialis (ricognitiva di detto principio), in riferimento al requisito di fatturato da parte di ……….s.r.l. – vada esente dai rilievi dianzi scrutinati.
Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di ricorso.
Ed invero, si è già evidenziato che, contrariamente a quanto opinato dal RTI ricorrente, deve escludersi che la lex specialis contenesse, in parte qua, elementi di ambiguità e che, dunque, l’operatore possa essere stato indotto in errore.
Inoltre, costituisce ius receptum che la non corrispondenza tra requisito e quota dei lavori da eseguire “si risolve non già in un’imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l’intero sistema dei contratti pubblici” (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/3/2019, n. 6).
Per l’effetto, in ragione del manifesto carattere “sostanziale” dell’inosservanza, era certamente precluso alla stazione appaltante attivare qualsiasi forma di soccorso istruttorio, quale in specie la rimodulazione delle quote di partecipazione tra le imprese raggruppate in ragione del requisito del fatturato da ciascuna posseduto (la cui richiesta, peraltro, non risulta formalizzata), di cui non sussistevano in radice i presupposti (cfr. art. 83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016) trattandosi di questione afferente alla conformazione strutturale del concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12/1/2021, n. 400).
Né era possibile accogliere la richiesta, formalizzata da …………, di avvalersi del requisito di fatturato delle altre raggruppate, trattandosi di una pretesa integrante, per quanto detto, un’inammissibile ipotesi di soccorso istruttorio (violativa della par condicio), nonché assolutamente generica e carente dei requisiti di forma-contenuto prescritti, ad substantiam, dal paradigma normativo di cui all’art. 89, del D.lgs. n. 50/2016 (difettando, tra l’altro, la presentazione stessa di un contratto di avvalimento ovvero anche la pertinente dichiarazione dell’ausiliaria).
Il ricorso viene respinto.
Articolo 84 comma 7
Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.