In una procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per servizi, la ricorrente omette di indicare una parte dei prezzi unitari riferiti ad una sede ove effettuare le prestazioni, fornendo, quindi, un’offerta incompleta.
L’impresa viene esclusa, trattandosi di carenza formale di una componente dell’offerta economica, non sanabile stante il principio di immodificabilità dell’offerta.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25/ 02/ 2021, n.333 respinge il ricorso avverso l’esclusione:
Va evidenziato che la procedura de qua ha ad oggetto un accordo quadro di cui all’art. 54 dlgs n. 50/2016, che è “un contratto normativo” dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre: unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, è quello di applicare al futuro contratto le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro sicché è necessario siano individuati i prezzi unitari da porre a base dell’affidamento e la descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.
L’omissione anche di un solo prezzo unitario preclude il controllo dell’offerta e del conteggio in essa riportato e pertanto anche l’operazione matematica non può trovare applicazione nel caso in cui manchi, come nel caso in esame, l’essenziale elemento costituito dall’indicazione del prezzo unitario relativo all’aeroporto di Brindisi.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.3.2020, n. 1538) ha evidenziato:
“Se nell’offerta manca l’indicazione di più di un prezzo, essa non è valida. Se è vero, infatti, che l’omissione di una voce può essere tale da comunque consentire – in sede di esame dell’offerta – la ricostruzione senza margini di opinabilità della volontà dell’offerente, mediante il raffronto fra la somma dei prezzi unitari ed il prezzo globale, non è men vero che una tale operazione matematica non può essere utile dove vi siano da ricostruire più voci, riguardo alle quali spetta soltanto all’offerente graduare quanto richiedere in relazione a ciascuna, trattandosi di valutazioni espressive di scelte tecniche ed economiche sue proprie, insurrogabili dall’ufficio. Di conseguenza, più omissioni riscontrate in sede di gara hanno carattere essenziale e irrimediabile d’ufficio, per il suo importo e per l’obiettiva incertezza che provoca in ordine all’effettivo contenuto delle voci dell’offerta presentata dall’appellante”.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti