Il Consiglio di Stato, nel respingere appello avverso la sentenza di primo grado, ricorda come il provvedimento di revoca sia sempre esito di una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione, anche nel caso di ius superveniens che comporti una modifica del quadro normativo esistente al momento di adozione del provvedimento amministrativo
La tesi dell’appellante, è che, in seguito all’intervenuta modifica della disciplina di talune imposte comunali ad opera della legge di bilancio 2020, la stazione appaltante fosse tenuta a revocare l’intera procedura di gara (affidamento del servizio di supporto nella riscossione dei tributi comunali), ivi compreso, naturalmente, il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata.
Consiglio di Stato, Sez. V, 01/ 03/2021, n. 1700, respinge l’appello:
2.2. Preliminare ad ogni altra è, tuttavia, la considerazione che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il provvedimento di revoca è sempre esito di una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837; III, 29 novembre 2016, n. 5026), anche nel caso di ius superveniens che comporti una modifica del quadro normativo esistente al momento di adozione del provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237).
2.3. Benchè l’art. 21 – quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241 preveda quale condizione legittimante il riesame del provvedimento il solo caso di “mutamento della situazione di fatto”, peraltro che sia “non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”, non può dubitarsi che una sopravvenienza normativa possa essere giusta ragione di revoca del provvedimento, sempre a condizione, comunque, che, in conseguenza del nuovo assetto normativo, non sia più possibile conservare gli effetti del provvedimento ovvero anche perché non sia più conveniente o opportuna la decisione assunta, e, dunque, per una rivalutazione dell’interesse pubblico originario.
2.4. La scelta del Comune di ……… di non disporre la revoca dell’intera procedura di gara, anche in seguito alle intervenute modifiche normative aventi ad oggetto le imposte comunali, si sottrae alle critiche dell’appellante…………
È chiara la ragione per la quale il legislatore abbia avvertito la necessità di prevedere espressamente l’estensione oggettiva dei contratti di appalto dei Comuni con adeguamento alle nuove disposizioni normative: si è voluto introdurre un’eccezionale ipotesi di affidamento diretto all’operatore economico aggiudicatario di “servizi analoghi” a quelli già affidati, giustificata dai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Nulla ha disposto, invece, il legislatore relativamente ai contratti ancora da stipulare e per i quali erano in corso le procedure di gara; per tali situazioni, pertanto, valgono i principi generali in precedenza richiamati: è ragionevole e logica la revoca dell’intera procedura di gara se si ritenga che le modifiche normative intervenute rendano non più possibile l’attuazione del programma negoziale come emergente dagli atti di gara con il solo adeguamento delle clausole contrattuali (e senza lo stravolgimento delle originarie prescrizioni del bando), pena, altrimenti, una inammissibile cesura nella cura dell’interesse pubblico (che la Sezione, in altra occasione in cui era contestato un provvedimento di revoca, ha già sanzionato, cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1415).
2.5. Nel caso di specie, la procedura di gara era diretta a selezionare l’operatore economico cui affidare il servizio di “accertamento, verifica e riscossione” delle imposte comunali (che venivano elencate: IMU, TIA, TARES, TARI, TASI) e “di tutte le entrate accertabili”, mediante criteri di valutazione delle offerte (come descritti al par. VII.2 del bando di gara) che, in quanto riferiti all’organizzazione dell’impresa e alle modalità proposte di gestione del servizio, non erano in alcun modo influenzati dalla disciplina delle imposte oggetto di accertamento e riscossione.
In via conclusiva, l’oggetto del contratto di appalto era la gestione dell’attività di accertamento e riscossione delle imposte comunali e delle altre entrate, tale essendo la prestazione cui si impegnava l’aggiudicatario, e, come tale, esso non può dirsi in qualche modo modificato dalla sopravvenuta modifica della disciplina in materia.
Le singole imposte erano, invece, l’oggetto della prestazione; la sopravvenienza normativa imponeva solamente una loro diversa enunciazione nelle clausole del contratto stipulando.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti