Nell’accogliere il ricorso della seconda classificata, il Tar Calabria stabilisce come sia illegittimo considerare i servizi analoghi svolti da una delle società ausiliarie ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Tar Calabria Catanzaro, Sez. I, 01/ 03/2021, n. 444 si colloca in un quadro di giurisprudenza che può dirsi consolidato:
l) è invece fondato il primo dei motivi aggiunti, con cui si deduce che l’amministrazione ha illegittimamente considerato i servizi analoghi svolti da una delle società ausiliarie non solo per ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione alla procedura, ma anche ai fini dell’attribuzione del punteggio con riferimento all’offerta tecnica;
– l1) ed infatti, l’avvalimento è un istituto utilizzabile esclusivamente per accedere alla gara, non anche per conseguire un punteggio più elevato per l’offerta tecnica (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2020, n. 4785);
– l2) se così è, il consorzio resistente non avrebbe potuto prendere in considerazione, come invece ha fatto, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica proposta dallo xxxx, i servizi analoghi prestati dalle imprese ausiliarie….
Il ricorso viene accolto ed i provvedimenti impugnati annullati.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti